Non sono trascorse neppure tre settimane dall’approvazione del D.L. 119/2018 e, in taluni casi, è già terminato il tempo delle valutazioni sull’opportunità o meno di aderire: è ora di mettere le mani al portafoglio.
Il 9 novembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento 298724/2018 nel quale, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle dogane, ha definito le diposizioni di attuazione dell’art. 2 del D.L. 119/2018 relative alla definizione agevolata degli accertamenti.
Gli atti definibili
Nel provvedimento, l’Agenzia ha ribadito gli ambiti di applicazione delle definizioni agevolate previste dell’art.2 del D.L. 119/2018.
In particolare, la definizione è ammessa nei seguenti casi:
1. Avvisi di accertamento, avvisi di rettifica-liquidazione e atti di recupero notificati entro il 24/10/2018, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data. Se notificati entro lo stesso termine, sono definibili anche:
- gli atti emessi in applicazione dell’art. 15 del D.Lgs 218/97, ovvero gli atti relativi alle sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione;
- gli atti di recupero dei crediti indebitamente utilizzati (art.1, commi da 421 a 423, L. 311/2004);
- gli avvisi di accertamento emessi dalle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE/Euratom e della connessa Iva all’importazione.
2. Inviti al contraddittorio in cui sono stati quantificati maggiori tributi- contributi, notificati entro il 24/10/2018, per il quali alla stessa data non sia ancora stato notificato un avviso di accertamento o sottoscritto e perfezionato il relativo accertamento con adesione.
3. Accertamenti con adesione, sottoscritti con l’Agenzia entro il 24/10/2018, non ancora perfezionati alla stessa data.
Termini e modalità di definizione
Saranno dovuti integralmente gli importi relativi ai tributi ed agli eventuali contributi indicati nell’atto oggetto di definizione agevolata, con esclusione delle sole sanzioni, interessi ed eventuali accessori, quali in particolare le spese di notifica.
L’eventuale adesione relativa ad atti che non prevedono il pagamento di tributi e contributi, potrà essere proposta attraverso l’invio a mezzo PEC, raccomanda A/R o tramite consegna diretta all’ufficio competente, di una comunicazione in carta libera, entro lo stesso termine previsto per il pagamento del procedimento.
Entro il 13/11/2018 dovranno essere effettuati i versamenti in unica soluzione, o della prima rata, per gli accertamenti con adesione sottoscritti e non perfezionati alla data del 24 ottobre.
Negli altri casi, il versamento dovrà avvenire entro il prossimo 23 novembre, salvo il caso, se più ampio, del termine previsto per la proposizione del ricorso.
Nel provvedimento sono precisate le modalità di pagamento e sono fornite le indicazioni per la compilazione dei relativi modelli. Per il versamento delle somme dovute non è prevista la possibilità di avvalersi della compensazione e per ciascun atto definito occorre utilizzare un distinto modello F24 o F23.
Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure fino ad un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima dovranno essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
Entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento occorre consegnare all’Ufficio la quietanza di pagamento della prima o unica rata.
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