Forlì, 29/05/2015
Prot. n. 168/2015

Chiarimenti sull'uso di nomi geografici in etichetta


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Chiarimenti sull'uso di nomi geografici in etichetta

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Con l'emanazione da parte del Mipaaf della circolare n. 93871 del 31 dicembre 2014 erano state fornite indicazioni per consentire, ai produttori interessati, il corretto uso in etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli DOP e IGP del veritiero nome geografico più ampio (Regione o Provincia) in cui ricade la zona di produzione del relativo vino DOP o IGP.

A seguito di questa nota ministeriale sono state avanzate, da diverse organizzazioni professionali, richieste di chiarimenti in relazioni ad aspetti che non risultavano trattati nella circolare stessa sia in merito a diverse collocazioni nell'etichettatura del nome dell'unità geografica più ampia sia anche per l'uso del nome di unità geografiche più piccole e di nomi geografici, riferiti ad elementi fisici territoriali (fiumi, laghi, monti, ecc.).

Pertanto il Mipaaf con la circolare n. 30793 del 29 aprile 2015 ha fornito le delucidazioni richieste completando il quadro delle modalità operative da rispettare nell'utilizzo di nomi di unità geografiche più ampie o più piccole e di nomi geografici riferiti ad elementi fisici territoriali (nomi di fiumi, laghi, monti, ecc.).

Nomi geografici nell'ambito dell'indirizzo

Nel caso di uso nell'etichettatura del nome dell'unità geografica più ampia è stato chiarito che è consentito l'utilizzo, oltre a quanto previsto nella circolare del 31 dicembre 2014, anche nell'ambito dell'indirizzo.
La definizione di "indirizzo", definita in maniera specifica per l'etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli dall'articolo 56, par. 1, lettera f) del reg. Ce n. 607/2009 prevede che: "il nome del comune e dello Stato membro o del paese terzo in cui è situata la sede sociale dell'imbottigliatore, del produttore, ecc..", deve essere inteso come un'indicazione obbligatoria minimale, nel cui ambito possono essere aggiunti altri elementi descrittivi veritieri riferiti all'indirizzo (via e numero civico, località, frazione, Provincia, Regione).

L'uso dei nomi geografici in questione nell'ambito dell'indirizzo dell'imbottigliatore/produttore, deve avvenire alle analoghe condizioni illustrate al punto 2.2 della nota ministeriale del 31 dicembre 2014 che si riporta:

"Situazioni in cui i disciplinari non hanno normato l'uso di un nome geografico piu? ampio.
Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto 2.1, l'uso del nome geografico piu? ampio (regione o provincia) riservato a vini Dop o Igp, ovvero non riservato a tali denominazioni, ai fini dell'etichettatura e presentazione dei vini Dop e Igp compresi nell'ambito regionale o provinciale, puo? essere ammesso ai soli fini di chiarire nei confronti del consumatore la collocazione geografica (regionale o provinciale) in cui ricade la zona di produzione delle Dop o Igp (di ambito territoriale/amministrativo inferiore).

Pertanto, pur in presenza della disposizione limitativa generale di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del D.m. 13 agosto 2012, si ritiene che lo stesso nome geografico piu? ampio possa essere utilizzato, sia per i vini Dop che per i vini Igp che ricadono nell'ambito territoriale regionale o provinciale di cui trattasi, alle seguenti condizioni, analogamente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 14 del citato D.m. 13 agosto 2012 per le altre indicazioni veritiere:

Infatti, per la fattispecie considerata, le predette modalita? di etichettatura non si pongono in contrasto con i richiamati principi di protezione delle Dop e Igp di cui all'articolo 103, par. 2, del citato reg. n. 1308/13, in quanto l'ambito di etichettatura e la limitazione della dimensione dei caratteri sono tali da evitare il rischio di confusione nei confronti del consumatore in merito all'identita? del prodotto, con riguardo all'effettiva Dop o Igp del vino confezionato ed etichettato.
Inoltre, si ritiene che, il nome geografico piu? ampio di cui trattasi possa essere utilmente indicato in etichettatura e presentazione dei vini Dop e Igp, nell'ambito di disegni o rappresentazioni geografiche intese ad evidenziare la collocazione della zona di produzione del relativo vino Dop o Igp, purche? preceduto dall'entita? amministrativa (Regione ... o Provincia di .. )".

Nomi geografici riferiti ad elementi fisici territoriali

Nella circolare del 29 aprile il ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali fornisce indicazioni anche su un altro aspetto non trattato in precedenza e cioè la possibilità di indicare, nell'etichettatura, un nome geografico riferito ad elementi fisici territoriali (nomi di fiumi, laghi, monti, ecc.) al solo scopo di chiarire al consumatore la collocazione geografica.
L'uso è consentito, per analogia, alle condizioni previste al punto 2.2 (descritto in precedenza) e al punto 3 (di seguito riportato) della nota ministeriale del 31 dicembre 2014:
"Le indicazioni e le limitazioni di cui al punto 2 in materia di etichettatura e presentazione dei vini sono da estendere a tutte le modalità di fornitura di informazioni sugli alimenti previste dal reg. n. 1169/11, che integra le specifiche disposizioni previste dal citato reg. n. 1308/13, in particolare per quanto concerne:
- la messa a disposizione delle informazioni al consumatore finale anche mediante gli strumenti della tecnologia moderna (art. 2, par. 2, lett. a, del reg. n. 1169/11);

- le pratiche leali di informazione di cui all'art. 7 del reg. n. 1169/11, che sono applicabili anche alla pubblicità? ed al contesto in cui gli alimenti sono esposti.

Pertanto, l'uso dei veritieri "nomi geografici/amministrativi piu? ampi" nell'ambito della sempre piu? diversificata possibilita? comunicativa a disposizione delle imprese, specie sul web, deve avvenire nel rispetto di condizioni analoghe a quelle illustrate al punto 2, con il fine prioritario di evitare che gli usi commerciali si pongano in contrasto con i richiamati principi sulla protezione delle Dop e Igp di cui al citato articolo 103, par. 2, del reg. n. 1308/13.

Questo significa che, all'interno di un messaggio comunicativo (per es. descrizione su siti internet o brochure illustrative del territorio, dell'azienda, ecc. ) e? ammissibile fornire una mera collocazione geografica del vino Dop o Igp, ai fini descrittivi e con caratteri non prevalenti rispetto alla descrizione stessa, mentre l'enfasi sul nome geografico protetto attraverso nomi in rilievo, colori differenziati o effetti grafici chiaramente evocativi deve essere considerata "sfruttamento" della notorietà o illecito utilizzo di altra denominazione per prodotti che non ne abbiano diritto e, quindi, sanzionabile.

Per fare un esempio di uso corretto di mera collocazione geografica, il produttore di un vino a Do toscano potrà indicare sul suo sito internet per presentare tale vino, in soli termini descrittivi, la collocazione geografica della sua azienda utilizzando il nome protetto "Toscana", ma non potrà enfatizzare il termine "Toscana" in termini grafici o di evocazione.


Gli organismi di controllo dovranno quindi verificare che l'utilizzo del termine protetto avvenga senza che il messaggio promozionale enfatizzi il termine protetto, accertando cosi? il mero carattere descrittivo dell'uso del termine stesso."

Nome di una unità geografica/amministrativa più piccola

Anche questa problematica non era stata oggetto di precedenti interpretazioni e ora il Mipaaf chiarisce che è possibile l'uso del nome dell'unità geografica/amministrativa più piccola, limitatamente alle finalità ed alle analoghe condizioni illustrate ai punti 2.2. e 3. (vedi quanto sopra descritto) della richiamata nota ministeriale del 31 dicembre 2014.

In pratica si potrà aggiungere nell'ambito delle informazioni facoltative libere, alle condizioni stabilite, il nome del Comune o Provincia (unità geografica più piccola) nell'etichettatura di un vino Dop o Igp che interessi un ambito territoriale più ampio al solo fine di fornire al consumatore una indicazione sulla collocazione geografica dell'azienda vitivinicola del relativo vino DOP o IGP (la cui zona di produzione è di ambito territoriale/amministrativo superiore), con l'obbligo che lo stesso nome geografico più piccolo deve essere preceduto dall'entità amministrativa "Provincia di" o "Comune di ..".

 

 



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