Riportiamo qui di seguito un estratto del vademecum pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole, relative alle norme sugli allergeni nel settore vitivinicolo.
Il Regolamento (UE) n. 579/2012 ha modificato il Reg. (CE) n. 607/2009 e, in particolare, ha sostituito l'articolo 51 e l'Allegato X dello stesso, prevedendo che nell'etichettatura dei prodotti vinicoli sia riportata l'indicazione obbligatoria degli allergeni che riguardano oltre i solfiti anche il latte, i prodotti a base di latte, le uova ed i prodotti a base di uova, con le menzioni e con i pittogrammi relativi.
Al riguardo, si evidenzia che i pittogrammi possono essere utilizzati facoltativamente ed in aggiunta alle menzioni obbligatorie.
Di seguito si riportano le menzioni in lingua italiana degli allergeni ed i relativi pittogrammi :
Si precisa che, comunque, l'obbligo di etichettatura degli allergeni concernenti derivati dal latte o delle uova è escluso nei vini per i quali:
. gli ingredienti potenzialc cmente allergenici non sono stati utilizzati durante l'elaborazione degli stessi;
. la presenza di allergeni non può essere rilevata nel prodotto finale, secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 80 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, vale a dire, ad oggi, quelli raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del Vino (OIV).
Al riguardo, si fa presente che le norme di cui trattasi sono applicabili ai vini ottenuti interamente o parzialmente da uve della vendemmia degli anni 2012 e successivi ed etichettati dopo il 30 giugno 2012.
In particolare, per meglio chiarire, si evidenzia quanto segue:
a) le norme in parola non si applicano:
- a tutti i vini prodotti nelle annate precedenti al 2012;
- a tutti i vini dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 e già etichettati entro il 30 giugno 2012;
- a tutti i vini sfusi dei Paesi terzi prodotti nella campagna 2012 purché entrati nell'Unione europea prima del 1 luglio 2012, anche se etichettati nell'UE successivamente a tale data.
b) le norme sopra indicate si applicano:
- ai vini prodotti nell'UE a partire dalla campagna vendemmiale 2012;
- ai vini sfusi dei Paesi terzi prodotti dalla campagna 2012 entrati nell'Unione europea dal 1° luglio 2012.
Fonte: Mipaaf
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