Forlì, 02/04/2015
Prot. n. 101/2015

Etichettatura, confermato l'obbligo dell'indicazione dello stabilimento


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Etichettatura, confermato l'obbligo dell'indicazione dello stabilimento

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Con un comunicato stampa datato 10 gennaio scorso il Mipaaf conferma l'obbligo dell'indicazione dello stabilimento nell'ambito dell'etichettatura.

Si riporta il testo del comunicato:

"Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha scritto al Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi per il mantenimento dell'indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento di produzione di confezionamento.
Nella lettera il Ministro sottolinea "come questa norma abbia dimostrato negli anni una grande utilità sia per garantire la correttezza e la trasparenza nei confronti dei consumatori sia per agevolare l'attività dei controlli ufficiali, operati anche dal ministero delle politiche agricole per il contrasto delle frodi. Un intervento normativo in questo senso - prosegue Martina - possa ulteriormente rafforzare la tutela e la credibilità dei prodotti Made in Italy, oltre che rassicurare i consumatori sulla trasparenza delle informazioni contenute nell'etichetta dei beni alimentari".

Il comunicato cerca di fornire chiarimenti nel caso di stabilimenti in luogo diverso dalla "sede sociale".

Si ricorda che l'articolo 119 del regolamento CE 1308/13 impone l'obbligo dell'"indicazione in etichetta dell'imbottigliatore" o, solo per gli spumanti, "il nome del produttore o venditore"; inoltre il regolamento di attuazione dell'etichettatura Reg CE 607/09 all'articolo 56, introduce l'obbligo di indicare "l'indirizzo" (comune + Italia), in cui l'imbottigliatore ha la sede legale.

Per completezza dell'informazione lo stesso articolo 56, al paragrafo 2, evidenzia che "Se l'imbottigliamento è realizzato in luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, le indicazioni di cui al presente paragrafo sono accompagnate da un riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro. Queste prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore".

Fonte: Mipaaf

 

 

 

 



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