Forlì, 06/05/2015
Prot. n. 137/2015

Le O.P. nel settore ortofrutticolo


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Le O.P. nel settore ortofrutticolo

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C’è ancora un insufficiente controllo della produzione ortofrutticola in forma organizzata: l’incidenza della produzione commercializzata dalle Organizzazioni di Produttori (OP) e dei Fondi di esercizio non aumentano. 

Il regime di aiuto previsto per le OP ha garantito solo parzialmente la realizzazione di programmi operativi e di misure d’intervento efficaci e ancora si registrano limitati progressi verso gli obiettivi stabiliti dal settore (emblematico il caso delle spese per la prevenzione e gestione crisi che non apportano nessun effetto concreto per il settore).

È per questo che occorrono nuovi percorsi di concentrazione e riqualificazione dell’offerta da attuare all’interno del sistema OCM per aumentare e utilizzare al meglio le risorse disponibili

L’entrata in vigore della riforma OCM con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e la prossima emanazione dei regolamenti attuativi rappresentano l’occasione ideale per realizzare un analisi completa ed approfondita del mondo ortofrutta e per progettare nuove soluzioni al fine di utilizzare al meglio le risorse disponibili e generare un corrispondente valore aggiunto per le imprese clienti..

Alcuni aspetti tecnici da valutare e considerare

Gli interventi e le spese ritenute ammissibili possono essere eseguiti e sostenuti:

a) Direttamente dalle OP;

b) Dalle filiali in accordo con l’art.50 del Reg. 1308/2013 ed art. 26 del DM n.9084/2014;

c) Dalle imprese socie dell’OP, ivi comprese le aziende agricole individuali, autorizzati dall’Op all’emissione di fatture.

Le OP possono essere riconosciute per prodotto o per gruppi di prodotto e avere forma giuridica come da art.2 par.4 del decreto MIPAF n.9084 del 28/08/2014.

Le OP devono avere una dimensione minima composta da 10 produttori e 2,5 milioni di € di VPC per prodotto che si eleva a 3 milioni in caso di riconoscimento per più prodotti di frutta e ortaggi e 4 milioni in caso di ortofrutta e/o più prodotti di diverse categorie. Per il biologico i parametri sono ridotti del 30% (all. DM n.9084 del 28/08/2014).

Il nuovo Regolamento n. 1308/2013 afferma che lo Statuto di una OP impone ai propri aderenti di far aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto di una data azienda, ad una sola OP, fatte salve eventuali deroghe accordate dallo Stato Membro interessato in casi debitamente giustificati in cui i produttori associati possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

Nel regime attuale i produttori (vedi allegato DM n. 9084/2014) previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o regolamento interno possono vendere direttamente al consumatore, per il suo fabbisogno personale, presso la propria azienda e/o altrove, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell’OP.

E’ in discussione, inoltre, il concetto che i produttori aderenti possano commercializzare essi stessi o tramite un'altra OP produzioni definite marginali in termini di quantità rispetto al volume produttivo aziendale. Questa deroga aprirebbe uno scenario nuovo in termini di flessibilità del vincolo obbligatorio del conferimento totale che molte OP attuano in forma estrema nei confronti dei loro associati.

Un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto. Per quanto riguarda l’entità delle quote da detenere (capitale) la soglia sarà stabilita a livello di Stato Membro.

Le OP devono essere costituite e controllate da produttori nel rispetto di quanto indicato dagli art.

106 “Definizione di OP” e 106 bis “Statuto delle Organizzazioni di Produttori” del nuovo Regolamento UE n.1308/2013.

Il valore della produzione commercializzata può essere calcolato nella fase di uscita della filiale, purché almeno il 90% del capitale della filiale appartenga ad OP/AOP.

Nel caso in cui il capitale della filiale venga detenuto da due o più OP/AOP il VPC in uscita della filiale verrà ripartito tra le organizzazioni controllanti proporzionalmente alla quota di prodotto da ciascuna conferito

Il valore della produzione commercializzata proveniente dalla OP e/o AOP che controllano la filiale, deve essere maggioritario rispetto al valore della produzione commercializzata proveniente da soggetti diversi dalle stesse OP/AOP.

Gli Stati Membri possono consentire ad una OP di esternalizzare qualsiasi delle proprie attività, eccezion fatta per la produzione, purchè l’OP rimanga responsabile dell’esecuzione dell’attività esternalizzata e della gestione.

La normativa stabilisce che le OP possano esternalizzare talune attività tra cui la commercializzazione, ma questo tema sarà oggetto di ulteriori DM.

Le Regioni possono autorizzare fino al 31/12/2014 le OP che ne fanno richiesta a consentire loro nell’ambito della commercializzazione diretta di far effettuare la fatturazione ai propri soci (fatturazione delegata) per una quota non superiore al 40% del valore della produzione commercializzata nell’ultimo periodo contabile.

L’autorizzazione cessa in ogni caso anche per i soci già autorizzati al 31 dicembre 2015.

Un socio che ha beneficiato della facoltà della delega alla fatturazione con una OP non può beneficiare di tale possibilità se aderisce ad altra OP.

 

Matteo Selleri, consulente settore agroalimentare ed agroindustriale

 

 



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