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Esonero contributivo triennale in agricoltura – alt dell’INPS

A dieci mesi dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, l’Inps è intervenuta, messaggio 6533 del 23 ottobre 2015, precisando che:

l’esonero triennale concesso ai datori di lavoro agricolo che nel corso del 2015 hanno assunto o assumeranno Operai Agricoli a Tempo Indeterminato non sarà applicato alle imprese agricole operanti in zone per le quali l’Inps riconosce già riduzioni contributive e quindi in zone Svantaggiate e Montane.

Il motivo di questa nuova disposizione dell’Istituto è derivato da un’interpretazione che il Ministero del Lavoro con parere prot. n. 12672.06.08.2015, ha pubblicato riprendendo l’analisi di quanto previsto dal comma 118 della Legge di Stabilità. Infatti la norma attualmente in vigore prevede che “..l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente..”

Pertanto, l’Inps verificata la sussistenza dei requisiti per l’incumulabilità dell’esonero con altre agevolazioni o riduzioni procederà ad applicare:

L’esonero triennale previsto dalla Legge di Stabilità ex art. 1, co. 119, L. 190/2014 per le giornate di lavoro prestate in zona di Pianura;

Il recupero dell’esonero triennale applicato ai contributi relativi al primo trimestre 2015 con conseguente ricalcolo delle tariffazioni per le giornate di lavoro prestate in zona montana e/o svantaggiata.

In conclusione per quanto riguarda le qualifiche di Dirigenti, Quadri ed Impiegati agricoli si ritine che, come previsto dalla Circolare INPS n. 17 del 29.01.2015, ad essi venga applicata la disciplina generale.

 



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