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Nuova vita all’associazione in partecipazione

L’art. 2549 del codice civile stabilisce che: “con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto”.

L’apporto da parte dell’associato poteva essere a carattere lavorativo oppure economico.

Il decreto attuativo relativo al riordino dei contratti di lavoro, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno ed in vigore dal 25 giugno, riscrive il comma 2 dell’articolo 2549 ed abroga il comma 3.

A decorrere dal 25 giugno, non possono più essere stipulati contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro nel caso in cui l’associato sia una persona fisica.

Questa tipologia di contratto, viene spesso utilizzata dalle aziende Agrituristiche del settore agricolo. E’ bene precisare che già in passato l’INAIL con apposita circolare interna del 09.05.2006 aveva ricondotto nell’ambito del rapporto di subordinazione agricolo ogni attività prestata con contratto di associazione in partecipazione svolta all’interno degli Agriturismi.

Dal 25 giugno, quindi, oltre a quanto già previsto dall’Inail anche la Legge vieta l’utilizzo di questa tipologia contrattuale e quindi tutte le aziende che hanno stipulato contratti di associazione in partecipazione dovranno adeguarsi.

I contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo restano validi fino a scadenza naturale e non potranno essere prorogati.

Le autorità ispettive, in caso di verifica, qualora non ravvisassero il mancato rispetto delle disposizioni normative, potranno ricondurre i contratti di associazione in partecipazione nell’alveo della subordinazione qualora non sussistano i requisiti previsti dal codice civile.

 

 



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