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Assunzioni a tempo indeterminato - esonero contributivo

Il 29 gennaio scorso l’Inps ha fornito le prime indicazioni per l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (L.190 del 23.12.2014, commi 118 e seguenti).

DATORI DI LAVORO BENIFICIARI

Sono interessati tutti i datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) privati, inclusi i datori di lavoro del settore agricolo, per i quali specificheremo di seguito le particolari condizioni previste rispetto alla generalità dei datori di lavoro.

MISURA DELL’INCENTIVO

L’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro con esclusione del premio inail per una durata massima di 36 mesi ed un limite annuale di € 8.060,00.

 RAPPORTI DI LAVORO INTERESSATI

L’esonero contributivo si applica a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato nel corso del 2015 (01 gennaio – 31 dicembre), ad esclusione dei contratti di apprendistato, dei contratti di lavoro domestico e dei contratti intermittente a tempo indeterminato.

CONDIZIONI

I datori di lavoro, per poter beneficiare dell’esonero contributivo dovranno rispettare le seguenti condizioni:

-          regolarità contributiva e previdenziale;

-          assenza di violazioni delle norme a tutela delle condizioni di lavoro;

-          rispetto degli accordi e dei contratti collettivi applicati nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti.

Sono ammessi all’esonero i lavoratori che:

-          Non risultano occupati con contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione agevolata, presso un qualsiasi datore di lavoro;

-          Non abbiano avuto, nel corso dei 3 mesi precedenti l’assunzione agevolata, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, o con aziende da questo controllate/collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.;

-          Non abbiano già avuto un rapporto di lavoro agevolato ai sensi della Legge di Stabilità 2015.

DATORI DI LAVORO SETTORE AGRICOLO

Possono beneficiare dell’esonero i datori di lavoro che occupano lavoratori agricoli:

-          Che non risultano occupati con contratto a tempo indeterminato nel 2014, presso qualsiasi datore di lavoro agricolo;

-       Che non abbiano svolto, nel 2014, un numero di giornate pari o superiore a 250, in qualità di Operaio Agricolo a Tempo Determinato (OTD), presso qualsiasi datore di lavoro agricolo.

Per il settore viene introdotto un limite alle risorse disponibili, pari a  2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni per gli anni 2016 e 2017, 11 milioni per l’anno 2018 e 2 milioni per l’anno 2019. La fruizione dell’esonero sarà subordinata alla presentazione di apposita domanda all’Inps per la quale l’Istituto emanerà apposita circolare esplicativa. Le istanze, saranno accolte in ordine di presentazione cronologico.

Quanto sopra indicato riguarda solo i rapporti di lavoro con gli operai del settore agricolo.

Per contratti di lavoro stipulati tra datori di lavoro agricoli e lavoratori con qualifica di: Dirigente, Quadri ed Impiegati agricoli, si applicherà la disciplina generale

Ad oggi l’Istituto non ha ancora reso note le modalità con le quali le aziende potranno beneficiare dell’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato. Si resta quindi in attesa di apposita circolare.

 

 



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