Area Riservata

Archivio

Speciale Legge di Stabilità agricola. Era troppo bello... ridotte le agevolazioni

Nella giornata di ieri è stata approvata la Legge di Stabilità per il 2016. Nel testo definitivo, sono state introdotte importanti modifiche in merito all’assegnazione agevolata dei beni ai soci e alla trasformazione in società semplice, operazioni divenute meno convenienti.

In sostanza, con l’emendamento introdotto e approvato nel passaggio del testo alla Camera, tornano ad essere imponibili le eventuali attribuzioni di riserve di utili in presenza di una delle operazioni agevolate previste. 

Sin dalle prime bozze del disegno di legge la nuove disposizioni sull’assegnazione/trasformazione agevolata apparivano estremamente convenienti, proprio perché veniva disapplicato l’intero art. 47 del Tuir, articolo con il quale si sanciscono le regole di tassazione dei dividendi in denaro e in natura ricevuti dal socio; pertanto, si doveva concludere che per i soci assegnatari non era prevista alcuna tassazione per il valore normale dei beni ricevuti, in quanto non si configurava alcuna distribuzione di utili in natura.
La normativa, infatti, si limitava a puntualizzare che il valore normale dei beni ricevuti riduceva il costo fiscalmente rilevante della partecipazione. Pertanto il solo problema che si profilava era l’emersione del “sottozero”, cioè la differenza negativa fra bene assegnato e costo della partecipazione, poiché fiscalmente è assimilato al dividendo.
Con l’emendamento approvato nella giornata di ieri, vengono radicalmente modificati i criteri di tassazione, poiché il nuovo comma 118 della Legge di Stabilità non prevede più la disapplicazione dell’intero art. 47, ma solamente del comma 1, secondo periodo e dei commi 5, 6, 7 e 8. Pertanto resta in vigore il comma 1, primo periodo, che disciplina la tassazione delle distribuzioni degli utili in natura che si rende applicabile anche nell’ambito delle assegnazioni agevolate previste sempre dalla Stabilità.
In buona sostanza, si ritorna allo scenario che aveva caratterizzato le precedenti disposizioni afferenti le assegnazioni agevolate. La plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva da parte della società deve essere considerata fiscalmente irrilevante per il socio assegnatario, mentre le riserve di utili che vengono annullate per effetto dell’assegnazione, devono essere tassate in capo al socio.
La norma finale, inoltre, fa salva anche l’applicazione del comma 3 dell’art. 47, per cui in caso di distribuzione di utili in natura, il reddito tassabile è determinato sul valore normale dei beni assegnati. Il testo prevede che per gli immobili tale valore possa essere anche determinato sulla base delle rendite catastali rivalutate, eccezione che si ritiene valida anche per la fiscalità dei soci assegnatari.
Ricordiamo che il problema della tassazione delle riserve di utili in capo ai soci in sede di assegnazione si rileva solamente per le operazioni effettuate da società di capitali, in virtù del principio che rende irrilevanti per il socio di società di persone qualsiasi distribuzione di riserve di utili che abbiano già scontato a monte la tassazione Irpef per trasparenza.
Inoltre, stando al dato letterale della norma, sembra che in sede di assegnazione sia possibile disapplicare volontariamente quanto previsto al comma 1, secondo periodo, del medesimo art. 47 del Tuir. Infatti, il comma 118 della Legge di Stabilità esclude espressamente l’applicabilità in sede di assegnazione di questa disposizione che prevede la presunzione assoluta di preventiva distribuzione sul piano fiscale delle riserve di utili quando si attribuiscono ai soci riserve di capitale.
Pertanto se questa interpretazione dovesse essere confermata, qualora vi siano riserve di capitali capienti, in sede di assegnazione è consigliabile azzerare tali riserve che hanno solo l’effetto di ridurre fiscalmente il valore della partecipazione del socio, ma che non generano imponibile tassabile, fermo restando il problema civilistico secondo cui l’attribuzione ai soci delle riserve deve tener conto del vincolo di distribuibilità di ciascuna riserva.
Infine, nel caso di trasformazione regressiva in s.s. da parte di società di capitali, le riserve di utili dovranno essere tassate in capo ai soci (per la quota che eccede l’imponibile su cui la società ha versato la sostitutiva) dato che si va ad estinguere la società commerciale per dare origine nella sostanza a un soggetto fiscalmente assimilato ad un privato.



©RIPRODUZIONE RISERVATA
aggiornamento-soccida Speciale Legge di Stabilità agricola. Era troppo bello... ridotte le agevolazioni

Please publish modules in offcanvas position.