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Omaggi Natalizi, le regole per non incorrere in contestazioni

Come ogni anno, il Natale è periodo di regali, ma molto spesso non è facile inquadrarli correttamente dal punto di vista fiscale.

In sostanza è  necessario effettuare due tipologie di distinzioni:

-     Se i beni ceduti sono oggetto o meno dell’attività dell’impresa;

-     Se il destinatario dell’omaggio sia un cliente od un dipendente.

TRATTAMENTO AI FINI IVA

La detrazione dell’IVA a credito spetta solamente se i beni omaggiati rientrano nella definizione di “spese di rappresentanza” (per spese di rappresentanza si intendono «lespese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore» - Art. 1 DM 19.11.2008 e circolare Agenzia Entrate n. 34/E del 2009).

Inoltre è richiesto che il costo unitario non sia superiore ad € 50.

La successiva cessione, è sempre irrilevante ai fini Iva, per cui alla consegna dell’omaggio non è richiesta l’emissione di un documento fiscale (fattura, ricevuta), così come stabilito dall’art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72. È comunque consigliabile emettere ddt con causale “omaggio” per dimostrare l’inerenza della spesa.

LA stessa disposizione stabilisce anche che non sono cessioni imponibili le cessioni gratuite di beni per le quali all’atto dell’acquisto o importazione non si sia operata la detrazione dell’imposta,  a norma dell’art. 19 D.P.R. 633/72.

Il classico omaggio natalizio è spesso identificabile nel cesto regalo. Ci pare opportuno ricordare che il limite di detraibilità Iva è quello appena citato di € 50 ed è necessario confrontarlo con il costo dell’intera confezione e non del singolo componente.

Nel caso in cui il bene sia commercializzato o prodotto dall’aziendala successiva cessione, a differenza del caso precedente, è assoggettata ad Ivaa meno che l’imposta afferente l’acquisto non sia stata  detratta.

Occorre quindi che vi sia una corretta e sufficiente documentazione attestante l’utilizzo del bene prodotto o commercializzato, considerando che contabilmente andrà rilevato il passaggio del bene tra le spese di rappresentanza o meno, a seconda della volontà di assoggettare la successiva cessione ad Iva oppure senza.

Il valore del bene che deve essere rilevato ai fini della contabilizzazione è costituito dal prezzo di acquisto, o, dal costo del bene, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Nel caso di cessione di beni per le quali si sia detratta l’iva, la rivalsa della stessa nella cessione non è obbligatoria ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 633/72.

TRATTAMENTO AI FINI IRPEF/IRES

Le spese di rappresentanza sono sempre deducibili se il valore unitario non è superiore ad € 50.

Se di valore unitario è superiore, per essere deducibile l’importo complessivo deverientrare in un limite di importo annuo, ottenibile applicando ai ricavi derivanti dalla gestione caratteristica le seguenti percentuali:

·     Fino a 10mln di € à 1,3%

·     Da 10mln e fino a 50mln di € à 0,5%

·     Oltre 50mln di € à 0,1%

TRATTAMENTO AI FINI IRAP

Il trattamento di tali costi destinati ad omaggio è differenziato esclusivamente dal metodo utilizzato per la determinazione dell’imposta.

Il costo sarà interamente deducibile se si utilizza il “metodo da bilancio” ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97; indeducibile invece secondo il “metodo fiscale”, ex art. 5bis, D.Lgs. n. 446/97.

CESSIONI DI OMAGGI A DIPENDENTI

Spesso, nelle aziende, si verifica anche la fattispecie in cui i dipendenti vengano omaggiati con un dono. Per l’azienda, in questo caso, il costo va rilevato come spesa per prestazione di lavoro dipendente, e non fra le spese di rappresentanza. Se il prodotto è stato acquisito appositamente, l’Iva sull’acquisto sarà indetraibile e la successiva cessione gratuita è esclusa da Iva.

Dunque ai fini IRAP tale costo rientra tra quelli relativi al personale, rendendolo indeducibile per tale imposta, indipendentemente dalla classificazione data in bilancio.

Per i beni oggetto dell’attività, l’acquisto rimane detraibile, e la successiva cessione sarà sempre imponibile ai fini Iva.

BUONI ACQUISTI

A fronte di un utilizzo sempre più frequente di buoni acquisto, spendibili in determinati punti vendita, ricordiamo sinteticamente il loro trattamento fiscale.

La cessione di buoni/voucher non assume rilevanza ai fini dell’imposta IVA, in quanto non classificabili come titoli rappresentativi di merce, ma bensì quali documenti di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c.

La circolazione del buono dunque è fuori campo IVA rappresentando una cessione di denaro/crediti.

Ai fini delle imposte dirette valgono le considerazioni riportate in precedenza.

PRANZO/CENA DI NATALE

L’organizzazione di tale evento, per lo scambio degli auguri, è una prestazione gratuita e non rientra in nessuna delle casistiche sopra descritte.

Anche in questo caso è necessario effettuare una distinzione a seconda dei commensali:

-    Il pranzo di Natale offerto ai dipendenti ai fini IVA è indetraibile, mancano il requisito dell’inerenza. Ai fini IRPEF/IRES rientra tra le spese per alberghi e ristoranti deducibili al 75%, nei limti del 5 ‰ delle spese per prestazioni di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 100, comma 1, TUIR. Ai fini IRAP è indeducibileessendo classificato come costo del lavoro.

-     Il pranzo di Natale offerto a soggetti terzi ai fini IVA è indetraibileAi fini IRPEF/IRES rientra nelle spese di rappresentanza per alberghi e ristoranti, per cui deducibile al 75% nei limiti dell’ammontare massimo deducibile nell’anno (1,3%-0,5%-0,1% dei ricavi come da indicazioni fornite in precedenza). Ai fini IRAP il costo è deducibile per i soggetti che applicano il “metodo da bilancio”, indeducibile secondo il “metodo fiscale”.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI

Le cessioni gratuite dei beni oggetto dell’attività d’impresa devono essere riportate nella comunicazione. In caso di mancanza delle rivalsa IVA ed emissione della autofattura, bisogna indicare la partita IVA del cedente. In caso di rivalsa, invece, come imponibile sarà sufficiente indicare € 1.

Le cessioni gratuite di beni non oggetto dell’attività non vanno incluse in tale comunicazione.

 



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