Forlì, 03/12/2015
Prot. n. 351/2015

Contratti di rete in agricoltura. Anche per la rete contratto serve il bilancio


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Contratti di rete in agricoltura. Anche per la rete contratto serve il bilancio

Le reti rappresentano uno strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, detto appunto “Contratto di rete” si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti le proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando insieme determinate attività attinenti l’oggetto di ciascuna impresa.

La rete si distingue dalle ATI per il fatto che essa è finalizzata ad un’alleanza tra le imprese più strutturale, quindi non episodica, essendo finalizzata ad iniziative che hanno l’esplicito obiettivo di incrementare la competitività delle aziende aderenti, circostanza che impone una collaborazione duratura e non limitata ad un singolo affare.

Si distingue anche dal Consorzio perché non richiede necessariamente la rinuncia all’autonomia imprenditoriale per quel ramo dell’attività gestito in comune.

Nelle reti cosiddette “reti contratto”, l’adesione non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso (Circolare 20/E dell’Agenzia delle Entrate).

Pertanto le reti contratto non possono avere la partita IVA ma solo il codice fiscale, perché quest’ultimo è rilasciato anche alle organizzazioni di beni e persone senza soggettività giuridica (come avviene, ad esempio, per condomìni).

Se la “rete contratto” ha per oggetto lo svolgimento di un’attività comune che richiede rapporti con i terzi (come le attività di commercializzazione in comune dei rispettivi prodotti, oppure acquistare in comune), è necessaria la nomina di un Organo comune che agirà quale soggetto esecutore.

Il soggetto esecutore è considerato mandatario delle imprese che partecipano al contratto.

• IL MANDATO PUÒ ESSERE CON RAPPRESENTANZA. In questo caso il soggetto esecutore agirà in nome e per conto delle imprese della rete. Ciò significa che gli acquisti e le vendite effettuate dal soggetto esecutore ricadranno immediatamente sulle singole imprese, che dovranno pertanto fatturare l’operazione direttamente al cliente e riceveranno la fattura dal fornitore. Questo tipo di mandato è certamente funzionale in caso di centrale acquisti.

• IL MANDATO AL SOGGETTO ESECUTORE PUÒ ESSERE ANCHE SENZA RAPPRESENTANZA, cosicché il rapporto con i terzi sarà mediato. In questo caso il soggetto esecutore dovrà necessariamente essere titolare di partita IVA perché deve fatturare ai clienti e ricevere fattura dai fornitori e poi ribaltare l’incasso o la spesa sulle singole imprese.

Generalmente il mandatario senza rappresentanza è scelto tra le imprese partecipanti, assumendo così la figura di “impresa capofila”.  Le operazioni di vendita e acquisto effettuare dalla capofila per conto delle altre imprese, nonostante vengano contabilizzate nella sua contabilità IVA in entrata e in uscita, non rappresentano un’attività commerciale, bensì, semplicemente, la conseguenza inevitabile del ribaltamento finanziario delle operazioni eseguite (affinché si concretizzi l’effettiva neutralità fiscale di queste operazioni è necessario che vengano rispettati i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio con la nota n. 913-427/2015 – in tal senso si veda circolare Consulenzaagricola.it Prot. n. 294/2015).

IL FONDO PATRIMONIALE

La rete può prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale comune. E’ una facoltà e non un obbligo.

Il fondo ha finalità di garanzia ai terzi per le obbligazioni contratte dalla capofila, ma anche quella di dotazione finanziaria per le anticipazioni di spesa.

La costituzione del fondo ha però una controindicazione: il bilancio formato società per azioni.

Il comma 4-ter del DL n. 5/2009, come risulta oggi dopo le numerose modifiche ed integrazioni, prevede, infatti, che al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614, 2615 secondo comma, e 2615-bis del codice civile. In altre parole le medesime norme previste per i consorzi.

In sostanza, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio (il mese di febbraio, se l’esercizio coincide con l’anno solare) il bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese.

Tali considerazioni trovano conferma nelle istruzioni sui depositi dei bilanci di Unioncamere (manuale bilanci 2015) in base alle quali il deposito deve avvenire con la presentazione del file XBRL.

Per le “reti contratto” il modello B riporterà i dati dell’impresa che provvede al deposito che corrisponde all'impresa dove ha sede la rete o all’impresa di riferimento, mentre gli allegati conterranno il codice fiscale ed i dati identificativi della rete.

Per il deposito si utilizza il codice atto 722 allegando il modello B utilizzabile anche per le imprese individuali e per le società di persone.

L’invio potrà essere effettuato con gli usuali strumenti Fedra e Bilanci on line, ad esclusione delle imprese individuali che potranno avvalersi solo di Bilanci on line.

Per le Reti “Contratto” l'imposta di bollo è dovuta secondo la natura giuridica delle imprese partecipanti alla rete (euro 65,00 per società di capitali o altro soggetto collettivo iscritto nella sezione ordinaria, euro 59,00 per società di persone, euro 17,50 negli altri casi).

La previsione di dotarsi di un fondo patrimoniale comune va quindi ponderata, mettendo sul piatto della bilancia il pro e il contro.

Proprio al fine di far fronte alle esigenze dei nostri abbonati sul nostro portale consulenzaagricola.it nella sezione formulari e contratti abbia pubblicato una nuova bozza di contratto di rete priva del comitato di gestione e del fondo patrimoniale.

 

 



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