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Finalmente riconosciuta come attività agricola la lavorazione delle piante

Le tesi che i nostri esperti avevano sempre sostenuto in merito alla possibilità di ricondurre a tassazione catastale alcune operazioni che i florovivaisti svolgono su piante acquistate da terzi, sono state finalmente riconosciute anche dall’Agenzia delle Entrate tramite una consulenza giuridica (Prot. 954-72/2014) fornita alle associazioni degli agricoltori Confagricoltura e CIA ed emessa di concerto con il parere determinante del Ministero delle Politiche Agricole (vedi allegato).

Pertanto, le indicazioni che Consulenzaagricola.it aveva sempre fornito in merito alla possibilità di ricondurre a tassazione catastale anche le piante acquistate da terzi, ma sottoposte a trattamenti di manipolazione quali concimazione, sistemazione del terreno, potatura, svasamento, inserimento di ritentori idrici, steccatura, ecc.. sono state ritenute determinanti per fornire “un concreto valore aggiunto” sufficiente a garantire una successiva fase di manipolazione.

La norma istitutiva la troviamo nella Circolare 44E/2004 la quale prevede che rientrano fra le attività agricole e quindi da tassare catastalmente, anche la rivendita di prodotti acquistati da terzi, a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelli coltivati direttamente e che subiscano un processo di manipolazione o trasformazione.

Mentre il processo di trasformazione risulta molto semplice da dimostrare (uva in vino – Latte in formaggio – frutta in succo – ecc..) relativamente alla manipolazione il Ministero aveva fornito solo vaghe indicazioni insufficienti a fornire garanzie soprattutto al settore delle piante ornamentali.

Infatti, i nostri professionisti avevano sempre consigliato di documentare le attività di svasatura, potatura, concimazione, steccatura, ecc.. tramite fotografie o filmati da contrapporre ad eventuali contestazioni postume da parte degli uffici verificatori essendo operazioni rivolte allo sviluppo del ciclo biologico delle piante.

Si ribadisce che, in ogni caso, il vivaista DEVE comunque rispettare la prevalenza dei prodotti agricoli e quindi deve coltivare anche piante direttamente.

Infine si precisa che il concetto di prevalenza viene rispettato quando dato 100 le piante prodotte, il vivaista ne acquista massimo 99  da sottoporre al processo di manipolazione sopra descritto e vende l’intera produzione di 199 piante che verranno tutte tassate sulla base del reddito agrario.

 


 



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