Si dice che è utilizzabile come EFA il pioppeto “oggetto di imboschimenti con PSR passati e futuri”.
Io ho sempre pensato che potesse essere utilizzato come AFE solo il pioppeto oggetto di imboschimenti con PSR realizzati dopo il 2008, oppure con PSR realizzati prima del 2008 ma che nel 2008 sono stati abbinati ai titoli di riposo.
Infatti, al punto h dell’art. 46 del Reg. 1307/2013 viene detto che sono ammissibili ad EFA: “le superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell’art. 32 paragrafo 2 lettera b punto ii” e quest’ultimo punto si riferisce, appunto, a superfici imboschite con PSR e che nel 2008 deve aver dato diritto a ricevere pagamenti nell’ambito del Regime di Pagamento Unico; a mio avviso si tratta quindi di due tipologie di superfici:
- superfici che nel 2008 erano ancora a seminativo (e quindi sono stati imboschite con PSR DOPO il 2008);
- superfici che nel 2008 erano già imboschite con PSR e che nello stesso anno 2008 sono state abbinate ai titoli di riposo (in quel tempo vigevano ancora i titoli di riposo) (in realtà le aziende che rientrano in questa casistica sono pochissime).
La mia interpretazione non è corretta?
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