Per quanto gli elementi EFA all’interno di una parcella a seminativo siano da considerare parte integrante della parcella stessa, aggiungere la superficie occupata da tali elementi alla superficie effettivamente adibita alla coltivazione, può portare al superamento della soglia di esenzione dall’impegno di diversificazione colturale? Questo, accadrebbe nel caso degli elementi EFA fissi: componenti del paesaggio, naturali (alberi, corsi d’acqua, ecc.) o artificiali (stagni, muretti, ecc.) nonché componenti delle pratiche di condizionalità (fasce tampone, ecc.)?
In caso positivo, si potrebbero almeno escludere gli elementi EFA fissi dalla determinazione della superficie ammissibile ai fini della diversificazione?.
Resterebbero invece inclusi gli elementi EFA variabili: maggese, colture azotofissatrici, ecc.
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