L'affittuario di un fondo agricolo ha estirpato un oliveto tradizionale colpito da Xylella Fastidiosa e ha impiantato a sue cure e spese un uliveto intensivo di varietà resistenti in irriguo, previo:
- ottenimento di tutti i titoli autorizzativi emessi dagli enti preposti;
- preventivo accordo con il proprietario in ordine alla misura dell'indennità di miglioramento convenuto in euro 25.000 ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 17, comma 2, Legge 203/1982, il quale recita: “le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto”.
Nel caso in cui si verificasse un cambio di conduzione, con l’assenso della proprietà, il nuovo conduttore può pagare l’indennizzo dei miglioramenti al conduttore uscente subentrando nella sua posizione giuridica?
RISPOSTA
Qualora l’affittuario apporti delle migliorie al fondo previamente autorizzate dalla proprietà si applica l’art. 17, secondo comma, della Legge n. 203/1982, secondo cui allo stesso è dovuta un’indennità corrispondente all’aumento di valore di mercato del fondo al termine dell’affitto rispetto al valore attuale che il terreno avrebbe in assenza degli eseguiti miglioramenti.
La medesima disposizione normativa sopra richiamata dispone, altresì, che è concessa alle parti la facoltà di prevedere la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del contratto di affitto.
Ciò premesso, nel caso in cui, in costanza di rapporto contrattuale, si verificasse una sostituzione nella posizione giuridica soggettiva rivestita dall’originario affittuario, quest’ultimo avrebbe diritto a percepire quanto dovutogli a titolo di indennità per i miglioramenti apportati al fondo da parte del locatore e non del nuovo affittuario.
La parte che si è, infatti, impegnata a corrispondere l’indennità per i miglioramenti è il locatore, essendo il nuovo affittuario terzo rispetto a tale obbligazione contrattuale.
Detto in altri e più chiari termini, il nuovo affittuario non è debitore nei confronti dell’originario affittuario di un’obbligazione contratta dal locatore.
L’art. 1180 c.c. dispone, tuttavia, che “l’obbligazione può essere adempita da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione”.
In sostanza, il Codice Civile fa salva la possibilità che un terzo si sostituisca all’effettivo debitore nell’esecuzione della prestazione a suo carico, senza che il creditore possa opporvisi senza giustificato motivo.
Quando il terzo paga per conto del debitore senza pretendere successivamente la restituzione dell’importo versato, si tratta di una c.d. donazione indiretta e, pertanto, all’atto del pagamento andrà specificato che la prestazione viene eseguita per conto del debitore a titolo di donazione.
Per evitare che insorgano eventuali contestazioni, è bene che il creditore rilasci al terzo una quietanza di pagamento attestante la liberazione del debitore per intervenuto pagamento del suo debito ad opera del terzo.
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