In seguito all’emanazione del decreto ministeriale n. 1922 dello scorso 20 marzo, in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state introdotte alcune semplificazione relativamente alla gestione della PAC 2014 – 2020.
Di seguito elenchiamo le novità che il decreto ha apportato:
- In caso di cessione totale dell’azienda mediante stipula del contratto di affitto o di cessione parziale dell’azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti è presentata dal soggetto cedente.
- Nel caso in cui il l’azienda sia ceduta totalmente mediante atto di compravendita, la domanda di prima assegnazione dei titoli è presentata dal cessionario. In quest’ultima fattispecie, occorre che vi sia un’apposita autorizzazione da parte del soggetto cedente.
- In caso di decesso dell’agricoltore che ha il diritto al pagamento di base, avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda Unica 2014 e prima della data di prima assegnazione dei diritti all’aiuto, gli eredi hanno la facoltà di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all’aiuto alle stesse condizioni previste per l’agricoltore che gestiva l’azienda originariamente. Nel caso in cui gli eredi non detengano il requisito di “Agricoltore attivo”, i diritti all’aiuto possono essere comunque trasferiti mediante clausola contrattuale ai sensi degli artt. 20 e 21 del Reg. CE 639/2014 entro i termini per la presentazione della domanda Unica 2015, ovvero assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell’anno successivo.
- Per i terreni dei soggetti privati o pubblici, che sono stati dichiarati nelle domande di aiuto nelle annualità 2006 – 2013, l’assenza di opposizioni da parte dei proprietari, consente all’agricoltore che li dichiara nelle domande di ottenere gli aiuti erogati dagli organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tale scopo, gli organismi pagatori competenti provvedono a dare comunicazione ai soggetti proprietari dei terreni degli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento alla conduzione dichiarata, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, cosicché i proprietari possano esprimere la propria opposizione. Decorso tale termine senza che pervengano opposizioni, gli aiuti si considerano legittimamente erogati.
©RIPRODUZIONE RISERVATA