La nuova PAC 2023-2027 prevede una condizionalità rafforzata, come corrispettivo per il percepimento del nuovo pagamento di base. Il rafforzamento della condizionalità è la conseguenza della soppressione del pagamento greening, che è stato abolito come pagamento, ma i suoi impegni sono stati inglobati nella nuova condizionalità.
Il Piano Strategico per la PAC (PSP) esplicita le scelte dell’Italia in merito agli impegni di condizionalità con molte novità rispetto alla PAC attuale. Una di queste novità è la BCAA 7, che sostituisce e modifica l’impegno del greening sulla diversificazione, che obbligava a praticare 2-3 colture nei loro seminativi, con l’obbligo alla rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse (riso).
Impegno
L’impegno consiste in una rotazione, ovvero in un cambio di coltura almeno una volta all'anno a livello di parcella (eccetto nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo). Tale cambio di coltura interessa anche le eventuali colture secondarie, adeguatamente gestite, completandone cioè il ciclo produttivo.
Ad esempio, la successione di due colture (mais-mais o grano duro-grano duro) non rispetta la condizionalità.
Questo vincolo risulta alquanto impattante dato che la pratica della monosuccesione è piuttosto diffusa nel nostro Paese.
Tuttavia una coltura secondaria, che completa il ciclo produttivo (es. una coltura intercalare, non da sovescio) consente di interrompere la successione; ad esempio, loietto-mais nello stesso anno a cui segue loietto-mais, rispetta la condizionalità.
La successione dei seguenti cereali, frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta e farro, è considerata, ai fini della presente BCAA, come monosuccessione dello stesso cereale.
Deroghe
Sono esentate dal rispetto della BCAA 7 le aziende:
- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75% da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;
- certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le coltivazioni sommerse.
Prof. Angelo Frascarelli
Dott. Luca Palazzoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA