AGEA, con la Circolare 74630 del 11 novembre 2020, ha fornito delle importanti precisazioni in merito ai requisiti necessari per dimostrare il requisito dell’“agricoltore attivo”, ai fini del riconoscimento degli aiuti comunitari, specie nel caso di agricoltore con volume d’affari inferiore a 7.000 euro.
Richiamando la Circolare 99157 del 20 dicembre 2018, in cui erano stati riassunti i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in capo ai soggetti che fanno richiesta dei contributi comunitari, AGEA aveva elencato le caratteristiche dell’agricoltore attivo, ossia i requisiti soggettivi del richiedente gli aiuti.
Nella Circolare era appunto indicato che le persone fisiche o giuridiche, per richiedere i contributi UE in ambito agricolo, dovevano soddisfare almeno una delle due seguenti fattispecie:
- ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465, devono aver percepito, nell’anno precedente, pagamenti diretti per l’ammontare massimo di seguito riportato:
- € 5.000 per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al 50%, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- € 1.250 negli altri casi.
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 7 giugno 2018 n. 5465, così come modificato dal D.M. 9 agosto 2018 n. 7839, gli agricoltori devono dimostare di possedere uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- possesso della Partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’ultimo anno disponibile e comunque non oltre due anni fiscali precedenti, la presentazione della Domanda Unica, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al 50%, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della Partita IVA attiva in campo agricolo.
Nella Circolare del 2018, AGEA tratta dell’ipotesi in cui l’agricoltore volesse dimostrare il requisito a mezzo della posizione fiscale (IVA).
In particolare, in tale circostanza, il requisito di agricoltore attivo deve essere provato tramite consegna agli organismi pagatori:
- del modello di comunicazione polivalente con ricevuta dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate;
- delle fatture o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta dal soggetto.
Qualora l’agricoltore fosse un soggetto esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972, pertanto non tenuto al versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, ma solamente all’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali, e, visto anche il venir meno dalla predisposizione della dichiarazione polivalente, lo stesso può predisporre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale deve dichiarare di essersi avvalso dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione polivalente relativa all’anno precedente quello di presentazione della Domanda Unica.
AGEA, nella Circolare n. 74630, rispondendo a numerosi quesiti pervenuti sulla documentazione che l’Organismo Pagatore deve acquisire per questa fattispecie di agricoltori, ha precisato che “l’utilizzo della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale l’agricoltore dichiara di essersi avvalso dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e della comunicazione polivalente relativa all’anno precedente quello di presentazione della Domanda Unica, deve essere sempre accompagnata, nessun caso escluso, da fatture e bollette doganali o comunque documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta”.
Ciò sta a significare che l’impresa deve quanto meno aver effettuato degli acquisti nell’anno e deve poterli dimostrare a mezzo di una fattura da trasmettere all’OP.
“La mera dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale si descrive l’operazione commerciale eseguita non è idonea ai fini dell’istruttoria del requisito di agricoltore in attività”.
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