L’art. 12 del TUIR contiene e regola le detrazioni dei carichi di famiglia, poiché, come noto a tutti, per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni all’imposta lorda.
Tale detrazione varia da persona a persona, a seconda dei seguenti parametri:
- il reddito complessivo percepito dal contribuente;
- i mesi in cui vengono verificati i requisiti per i quali spetta l’attribuzione della detrazione;
- la percentuale imputabile a ciascun genitore.
Con la Legge di Bilancio 2018 è stato modificato il comma 2 dell’art. 12 del TUIR, che stabilisce una nuova soglia per i figli di età non superiore ai 24 anni. In particolare, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è di 4.000 euro; tale normativa entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021.
Per quanto riguarda, invece, i figli di età superiore ai 24 anni e tutti gli altri familiari, il limite di reddito che, se superato, non dà diritto alla detrazione, resta di 2.840,51 euro per anno di imposta (sempre al lordo degli oneri deducibili).
Restando su questo argomento, sorgono perplessità in merito alla spettanza per l’intero anno di detrazione nel caso in cui il soggetto indicato abbia compiuto i 24 anni nel corso del 2019. Non avendo informazioni precise a riguardo, si fa riferimento alle interpretazioni del Legislatore utilizzate in casi simili, dalle quali si può desumere che, nel caso in cui il figlio compia 24 anni nel corso del 2019, con reddito complessivo non superiore a 4.000 euro, esso può essere considerato fiscalmente a carico per l’intero periodo.
Come anticipato, è necessario analizzare, ai fini della determinazione del reddito complessivo, se si verifica il superamento del già menzionato limite (4.000 o 2.840,51) e perciò è importante inserire in questo calcolo anche tutti quei redditi che sono esclusi dal complessivo, ma che vanno comunque considerati:
- retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali;
- quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato in Stati limitrofi o in zone di frontiera da soggetti residenti in territorio nazionale;
- reddito d’impresa o da lavoro autonomo in regime dei minimi;
- reddito dei fabbricati soggetto alla “cedolare secca”.
Analizzando invece la ripartizione della detrazione per i figli a carico, si possono verificare diversi casi che vengono, per chiarezza, presentati nella seguente tabella.
Si precisa infine che i soggetti non residenti che hanno prodotto redditi in territorio nazionale, non possono beneficiare delle detrazioni per carichi di famiglia.
Andrea Fiumi, consulente del lavoro
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