L’articolo 152 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 prevede la sospensione, dal 19 maggio 2020 al 31 agosto 2020, dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni, notificati prima del 19 maggio 2020.
In dettaglio, il suddetto articolo 152 stabilisce, al comma 1, che: “nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all’agente della riscossione e ai soggetti iscritti all’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997”.
Perché venga applicata la sospensione degli obblighi legati ai pignoramenti presso terzi, stando alle disposizioni normative, bisogna rispettare i seguenti requisiti:
- la sospensione si effettua tra il 19 maggio 2020 ed il 31 agosto 2020;
- i pignoramenti devono essere notificati prima del 19 maggio 2020;
- i pignoramenti devono avere ad oggetto le somme dovute a titolo di:
- stipendio/salario;
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento;
- pensione o indennità assimilate;
- assegni di quiescenza;
- i pignoramenti devono essere effettuati dall’Agente della riscossione e dai soggetti abilitati alla riscossione iscritti all’albo, previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 (albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali).
Nel caso in cui non venga pagato il debito, le trattenute riprenderanno dal 1° settembre 2020 e, quindi, dal 19 maggio al 31 agosto 2020:
- il datore di lavoro (o l’ente previdenziale, nel caso di pensioni e assegni di quiescenza) sospende le trattenute relative a pignoramenti efficaci verso terzi, effettuati prima del 19 maggio 2020 dall’Agente della riscossione (o dai soggetti abilitati);
- le somme che avrebbero dovuto essere trattenute sono svincolate e ritornano nella piena disponibilità del debitore (lavoratore o pensionato).
Al termine della moratoria, il datore di lavoro riprende ad effettuare le trattenute, senza necessità di un’ulteriore notifica dell’atto di pignoramento.
Viene infine precisato che:
- restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del 19 maggio 2020;
- le somme già versate, prima del 19 maggio 2020, all’Agente della riscossione e ai soggetti abilitati alla riscossione iscritti all’albo, si considerano definitivamente acquisite e non sono, pertanto, rimborsabili.
Preme evidenziare che la sospensione non si applica alle somme già trattenute prima del 19 maggio 2020. Tali importi, pertanto, rimangono indisponibili al dipendente/pensionato, senza alcun possibile rimborso.
Inoltre, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel periodo 19 maggio 2020 - 31 agosto 2020 non sono soggette al vincolo pignoratizio e, pertanto, il terzo pignorato, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, le mette a disposizione del debitore (lavoratore o pensionato).
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