Come noto, i commi da 58 a 62 dell’art. 1, Legge n. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio 2023, hanno introdotto una nuova tassazione sostitutiva delle somme elargite dai clienti a titolo di liberalità (c.d. mance), corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai lavoratori dipendenti impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, Legge n. 287/1991 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari).
Con Circolare n. 26/E del 29 agosto 2023, l’Agenzia delle Entrate ha reso le attese indicazioni circa l’ambito soggettivo ed oggettivo della nuova tassazione sostitutiva, fornendo altresì chiarimenti circa gli adempimenti posti in capo ai datori di lavoro e ai lavoratori.
Ambito oggettivo e soggettivo
Il nuovo regime di tassazione è applicabile alle mance percepite dai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture sopra indicate, che risultino titolari di reddito di lavoro dipendente e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
Ai fini della tassazione sostitutiva, nel periodo d’imposta precedente, il lavoratore deve aver conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore alla soglia di 50.000 euro (nel computo della soglia reddituale devono essere considerati tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorative diverse da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, nonché le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance).
Il superamento del limite reddituale di 50.000 euro di redditi di lavoro dipendente non rileva nell’anno di percezione delle mance, ma costituisce una causa ostativa alla tassazione agevolata delle mance conseguite nell’anno successivo.
Tale tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance e, pertanto, l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione è ammessa solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.
La tassazione sostitutiva
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è fissata in misura pari al 5% delle mance ricevute, entro il limite del 25% dell’ammontare del reddito percepito nell’anno di riferimento.
La base di calcolo cui applicare il limite del 25% è costituita dalla somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi.
Ill limite annuale del 25% del reddito percepito nell’anno rappresenta una franchigia e, di conseguenza, in caso di superamento dello stesso, solo la parte eccedente il limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.
Le liberalità in esame, assoggettate a imposta sostitutiva, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e dei premi INAIL, e non devono essere computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le medesime somme, tuttavia, rilevano in tutte le ipotesi in cui le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali.
Gli adempimenti in capo al datore di lavoro e al lavoratore
L’imposta sostitutiva in esame è applicata dal sostituto d’imposta, ossia il datore di lavoro, che deve versarla utilizzando i codici tributo indicati dalla Risoluzione n. 16/E/2023:
- “1067”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità - art. 1, commi da 58 a 62, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1605”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di 2 liberalità maturate in Sicilia e versata fuori Regione - art. 1, commi da 58 a 62, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1917”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versata fuori Regione - art. 1, commi da 58 a 62, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1918”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle d’Aosta e versata fuori Regione - art. 1, commi da 58 a 62, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- “1306”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla Regione in cui è effettuato il versamento- art. 1, commi da 58 a 62, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197”.
In sede di compilazione del Modello F24, detti codici tributo devono essere esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e, quale “Anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento (AAAA).
La concreta applicazione dell’imposta sostitutiva richiede la previa verifica, da parte del datore di lavoro, del rispetto del limite di 50.000 euro di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore nel periodo d’imposta precedente.
Nell’applicare l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori ricevono in denaro contante.
Il sostituto d’imposta che sia stato l’unico datore di lavoro ad aver rilasciato la Certificazione Unica dei redditi per l’anno precedente può applicare direttamente l’imposta sostitutiva. In caso contrario, ossia in presenza di più datori di lavoro, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è ammessa a condizione che il lavoratore attesti per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.
Qualora, successivamente all’erogazione delle mance, il datore di lavoro accerti che sussistono i presupposti richiesti per l’applicazione della tassazione agevolata, lo stesso può applicare l’imposta sostitutiva e recuperare le maggiori ritenute operate con la prima retribuzione utile, senza attendere le operazioni di conguaglio.
Il sostituto, infine, è tenuto a indicare separatamente nella Certificazione Unica sia le mance assoggettate ad imposta ordinaria sia quelle assoggettate ad imposta sostitutiva, nonché l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.
Il lavoratore, invece, è tenuto a comunicare al sostituto d’imposta l’insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nell’ipotesi in cui nell’anno precedente abbia conseguito redditi di lavoro dipendente d’importo superiore a 50.000 euro (se conseguiti presso datori di lavoro diversi).
Ai fini della verifica del rispetto del limite annuale delle mance agevolabili (pari al 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione), il lavoratore è altresì tenuto a comunicare al datore di lavoro l’importo del reddito percepito per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione presso altri datori di lavoro e delle eventuali mance assoggettate a imposta sostitutiva dagli stessi.
Il lavoratore, inoltre, può comunicare al proprio datore di lavoro l’eventuale rinuncia al regime agevolato. In tal caso, l’intero ammontare delle somme in esame, erogate nel periodo d’imposta, concorre ordinariamente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Al ricorrere di tale ipotesi, il sostituto resta comunque tenuto ad indicare separatamente, nella Certificazione Unica, le mance percepite dal lavoratore assoggettate a tassazione ordinaria e la parte di queste teoricamente assoggettabili a imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non è stata applicata a seguito della rinuncia espressa del lavoratore o per altre cause.
La rinuncia del lavoratore all’applicazione della tassazione agevolata può essere manifestata e acquisita dal datore di lavoro senza particolari modalità operative, fermo restando l’obbligo della forma scritta.
In assenza della rinuncia scritta del prestatore di lavoro, atteso che il regime di tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, il sostituto d’imposta, se sussistono le condizioni previste dalla norma, è tenuto all’applicazione dell’imposta sostitutiva.
Tuttavia, se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo, può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il lavoratore stesso.
Qualora sia stata applicata l’imposta sostitutiva in assenza dei presupposti richiesti e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio, il lavoratore deve far concorrere al reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione ordinaria, nella Dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta in cui le somme sono state percepite, le somme ricevute a titolo di mance.
Resta peraltro ferma la possibilità, per il lavoratore, di utilizzare la Dichiarazione dei redditi per applicare il regime che risulti a lui più favorevole. In particolare, lo stesso può assoggettare a tassazione ordinaria le somme in questione se il datore di lavoro ha applicato l’imposta sostitutiva o, viceversa, avvalersi dell’imposta sostitutiva se, pur sussistendone le condizioni, il datore di lavoro non vi ha già provveduto.
Ai fini IVA, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico - alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano movimentazioni finanziarie fuori campo IVA e, pertanto, non incrementano il volume di affari del datore di lavoro.
Inoltre, poiché la percezione e il riversamento delle mance per il tramite del datore di lavoro costituiscono una mera movimentazione finanziaria, ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non costituiscono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro.
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