Nell’ambito del D.D.L. delega per la Riforma fiscale, assume particolare rilievo, specie nel settore agricolo, la possibilità di ricomprendere tra le attività agricole di cui all’art. 2135, comma 1, Codice Civile, le attività di coltivazione e di allevamento dalle quali si ottengono beni, anche immateriali, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta dei cambiamenti climatici.
I redditi derivanti da tali attività, compresi quelli, debitamente certificati, della cessione dei crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2, saranno assoggettati all’imposizione semplificata propria delle attività agricole.
Tale previsione normativa intende incentivare gli agricoltori all’utilizzo di tecniche di coltivazione e di allevamento dalle quali derivi un effetto naturale di assorbimento delle emissioni di anidride carbonica e del relativo sequestro (c.d. attività di carbon farming), in ossequio alla normativa europea sul clima (Regolamento (UE) n. 2021/1119) che, si ricorda, impone a tutti i Paesi membri di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% entro l’anno 2030 e di raggiungere la neutralità climatica entro l’anno 2050.
Tra le attività di carbon farming rientrano, tra le altre:
- agro forestazione e altre forme di agricoltura mista che combinano vegetazione legnosa (alberi o arbusti) con sistemi di produzione colturale e/o animale sullo stesso terreno;
- forestazioni e riforestazioni favorevoli alla biodiversità e ad una gestione forestale sostenibile, comprese le pratiche di adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici;
- ripristino di torbiere e zone umide che riducano la perdita dello stock di carbonio esistente e aumentino il potenziale di sequestro.
Il Legislatore domestico intende raggiungere tali obiettivi di sostenibilità climatica facendo rientrare le attività di assorbimento e/o sequestro di C02 tra le attività agricole principali di cui all’art. 2135, comma 1, Codice Civile. In questo modo, i corrispettivi derivanti dalla cessione dei relativi certificati, diritti e crediti di carbonio, entro determinati limiti, assumeranno la natura di reddito agrario.
Allo stato attuale, si ricorda, i proventi derivanti dalla commercializzazione di quote o titoli di emissione dell’anidride carbonica prodotti mediante la coltivazione del fondo sono comunque assimilabili ai redditi d’impresa di cui all’art. 85, TUIR.
La Riforma fiscale, invece, intende attribuire la natura di vera e propria attività agricola principale alle attività di assorbimento e/o sequestro della C02, legittimando così la tassazione dei relativi proventi, pur entro determinati limiti (ancora da stabilire), nell’ambito del reddito agrario. L’assorbimento ed il sequestro del carbonio, infatti, è una diretta conseguenza delle attività agricole primarie.
Tuttavia, al fine di evitare possibili abusi, la Relazione illustrativa al D.D.L. delega per la Riforma fiscale lascia intendere che le attività di carbon farming potranno essere attratte nell’ambito del reddito agrario soltanto se svolte a fianco di un’attività agricola principale.
Come sopra anticipato, inoltre, il Legislatore dovrà stabilire limiti congrui, entro i quali l’attività potrà considerarsi produttiva di reddito agrario (l’eccedenza, invece, continuerà ad essere considerata produttiva di reddito d’impresa).
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