L’art. 2135 C.C. prevede la necessità che le attività connesse siano esercitate dal medesimo imprenditore agricolo che svolge una tra le attività, c.d. principali, di coltivazione del fondo, di allevamento e di selvicoltura.
Le attività connesse, ai fini civilistici, possono identificarsi con la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione aventi ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività principali.
Sono altresì considerate attività connesse quelle dirette alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell’azienda, che vengono normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata.
Considerato che gli agricoltori potrebbero non avere le risorse economiche sufficienti per far fronte ad adeguati investimenti e visti i processi di specializzazione e di segmentazione delle attività economiche, occorre interrogarsi sulla possibilità di delegare le operazioni di manipolazione, trasformazione e commercializzazione a soggetti terzi, siano essi organismi associativi o meno.
Con la Riforma del 2001 è stata espressamente riconosciuta l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo alle cooperative di lavorazione e trasformazione, purché le stesse utilizzino prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscano, prevalentemente ai soci, beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.
Ai fini dell’esercizio collettivo delle attività sopra dette, oltre alle cooperative, sono previsti diversi tipi societari (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e società a responsabilità limitata), ciascuno con le sue peculiarità.
Indipendentemente dal tipo societario prescelto per l’esercizio delle attività di lavorazione e commercializzazione, l’oggetto sociale deve essere “l’esercizio esclusivo delle attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci”.
Ciò che distingue le s.s., le s.n.c., le s.a.s. e le s.r.l. dalla cooperativa sono i seguenti aspetti:
- la finalità lucrativa, con la conseguenza che gli eventuali valori plusvalenti vengano attribuiti ai soci in caso di scioglimento del rapporto sociale;
- il doppio rapporto che si instaura tra imprenditore singolo e società: il primo, in veste di socio, col diritto a percepire gli utili nelle società di persone ed, eventualmente, i dividendi nella società a responsabilità limitata; il secondo, in veste di fornitore di materia prima, rapporto che dovrà essere regolato da un contratto di fornitura il cui corrispettivo dovrà essere determinato o determinabile.
Le differenze tra i quattro tipi societari stanno nelle regole che disciplinano il loro funzionamento, previste dalla legge e dalle clausole pattizie contenute nei rispettivi atti costitutivi o statuti.
In linea generale, le società di persone presentano le seguenti caratteristiche:
- hanno una gestione più semplice e meno costosa;
- sono comunque tenute alla redazione del bilancio o del rendiconto, anche se tali documenti contabili non devono essere depositati;
- i soci hanno responsabilità illimitata per le obbligazioni assunte dalla società, salvo casi particolari;
- l’ingresso o l’uscita di un socio deve avvenire, salvo diverso patto, col consenso di tutti gli altri soci e con un atto di cessione di quota o di recesso o di aumento di capitale, da iscrivere entro trenta giorni nel Registro delle Imprese.
La società a responsabilità limitata, invece:
- è tenuta al deposito del bilancio, alla revisione legale dei conti, se vengono superati determinati limiti di fatturato, di dipendenti o di attivo patrimoniale;
- la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata;
- tutte le decisioni degli amministratori e dell’assemblea dei soci devono risultare da libri vidimati;
- l’ingresso di un nuovo socio può avvenire per cessione di quota o per aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria mentre l’uscita avviene per recesso o cessione di quota con atto pubblico, con scrittura privata autenticata da notaio o con documento informatico compilato da un dottore commercialista e firmato digitalmente dalle parti.
Oltre alle società sopra citate, è possibile svolgere attività di lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche tramite la società consortile, definita dall’art. 2601 C.C. come quell’organizzazione comune istituita da più imprenditori per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
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