Con l’Ordinanza n. 32149 del 31 ottobre 2022, la Corte di Cassazione è tornata ad affermare un principio di carattere trasversale secondo il quale qualora un contribuente intenda sfruttare i benefici fiscali di una determinata disposizione agevolativa deve essere conscio che le condizioni ivi poste dal Legislatore risultano del tutto vincolanti e non possono essere oggetto di interpretazioni estensive.
La materia del contendere riguarda l’agevolazione tributaria riservata al compendio unico che comporta, per i trasferimenti dei terreni agricoli, l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo nonché la riduzione ad 1/6 degli oneri notarili.
Inoltre, con riferimento al solo compendio montano, di cui al comma 3 dell’articolo 5-bis della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994, possono essere concessi mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50% a carico del bilancio dello Stato.
Si ricorda che il compendio unico (Legge n. 97/1994 e Decreto Legislativo n. 228/2001) nasce dall’esigenza di evitare fenomeni evidentemente dannosi alla libera attività delle aziende agricole quali la frammentazione del fondo o la polverizzazione del fondo.
Nel primo caso, infatti, la frammentazione, che si realizza allorquando i terreni attribuiti ad un imprenditore risultano separati da fondi appartenenti ad altri soggetti, tende a disperdere la proprietà creando fondi dall’inadeguata dimensione allo svolgimento delle attività agricole.
Nel caso, invece, della polverizzazione, il fondo risulta essere di porzioni talmente ridotte da impedire all’imprenditore agricolo di mantenere la sua attività con la sola coltivazione dello stesso.
Orbene, affinché l’agevolazione possa trovare compimento è, tuttavia, necessario che venga rispettata una fondamentale condizione che prescrive la diretta conduzione e coltivazione del terreno, oggetto di trasferimento, da parte del Coltivatore Diretto (CD) e/o dell’Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), per un periodo di almeno dieci anni decorrenti dalla data di acquisto dello stesso.
Il caso posto al vaglio dei Giudici di legittimità riguardava la concessione in godimento stagionale, durante il periodo decennale di monitoraggio, di una parte del fondo attraverso l’uso del cosiddetto affitto intercalare.
Durante il maggese, infatti, che consiste nella messa a riposo per un periodo limitato di un appezzamento di terreno per restituirgli fertilità, è possibile che l’imprenditore agricolo conceda ad un soggetto terzo, parte del suo fondo al fine di praticare su di esso colture atte a rigenerarlo, instaurando a tal fine, tra le parti, il cosiddetto affitto intercalare.
Tale contratto, non consiste in una vera e propria concessione alla coltivazione del fondo, ma realizza il diritto al suo sfruttamento (attraverso la coltivazione) negli intermezzi temporali che, in base alla tecnica rotativa agraria, il proprietario del fondo stesso incardina tra l’attività di coltivazione principale.
Con l’intento di giustificare la non decadenza dalle agevolazioni previste per il compendio unico in caso di affitto intercalare, i ricorrenti sostenevano che tale contratto, di fatto, “non è modalità attraverso la quale l’attuale proprietario si astiene dallo sfruttamento del fondo, quanto piuttosto il modo corretto di realizzare lo sfruttamento o meglio una fase dell’attività produttiva, perché il compendio fondiario destinato alla produzione di cereali deve essere coltivato secondo un criterio rotativo e quindi alla coltivazione deve seguire un periodo di riposo, il cosiddetto maggese; è necessario, pertanto, praticare delle colture atte a rigenerare il terreno e pertanto l’imprenditore non può fare altro che far coltivare, per un periodo, il fondo ad altri che si occupano professionalmente di colture diverse”.
I Giudici togati, tuttavia, richiamando proprie posizioni espresse in passato, con riferimento all’agevolazione meglio nota come “Piccola Proprietà Contadina” (Sentenza n. 6688 del 21 marzo 2014 e Ordinanza n. 3811 del 14 febbraio 2017 in merito alle quali abbiamo fornito un commento nella nostra circolare n. 296 del 29 maggio 2020), con l’intento di dare continuità ai precedenti orientamenti, sono tornati a confermare come l’imprenditore, nel momento in cui “chiede l’applicazione delle agevolazioni previste dalla legge, è consapevole delle condizioni poste dal legislatore per fruirne e di conseguenza, ove intenda mantenerle, deve organizzare la propria impresa in modo da poter ottemperare alle suddette condizioni”.
Il requisito del monitoraggio temporale di dieci anni riferito al compendio unico, seppure in termini diversi (cinque anni), è previsto anche per la Piccola Proprietà Contadina, pertanto, alle fattispecie del compendio unico si rendono applicabili, per analogia, i chiarimenti giurisprudenziali forniti per l’agevolazione PPC.
Di conseguenza anche l’affitto intercalare legittimerà la causa di decadenza dell’agevolazione riferita al compendio unico in ragione del fatto che a seguito di ciò viene meno il rispetto della condizione che impone di mantenere, nei dieci anni dall’acquisto, la conduzione e la coltivazione del fondo da parte del CD o dello IAP.
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