Il 5 settembre, presso la Fiera Millenaria di Gonzaga, si è tenuto il consueto appuntamento di approfondimento della fiscalità in agricoltura che, per tanti anni, ha visto come suo promotore il compianto Gian Paolo Tosoni.
L’evento, preceduto dalla premiazione di giovani neo laureati, vincitori del premio per “L’Agricoltura del Futuro”, promosso dalla stessa Fondazione, è stato incentrato sulle peculiarità relative alla produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, fotovoltaiche, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli.
L’attenzione dei relatori si è anche concentrata sulle problematiche innescate dall’aumento dei prezzi dell’energia e dai provvedimenti assunti per recuperare parte degli extraprofitti accumulati dalle imprese agricole che producono e cedono energia da fonti fotovoltaiche. In particolare, tali imprese sono soggette:
- alle trattenute sui maggiori corrispettivi derivanti dall’applicazione dei prezzi di mercato;
- al rischio, qualora determinino il proprio reddito applicando i criteri forfettari, di vedersi tassati anche dei profitti molto superiori a quelli effettivi;
- al rischio di non rispettare i criteri di connessione affinché l’attività di produzione e cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici possa rimanere compresa nell’articolo 2135 del c.c.
Le agroenergie
Il Legislatore, con la Legge 266/2005 (comma 423), ha fissato i criteri ed i limiti affinché le suddette attività possano rientrare tra le attività agricole connesse svolte dall’impresa agricola, definendo anche le modalità di tassazione delle stesse.
Successivamente, con la Circolare 32/E del 2009, l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’inquadramento dell’attività di produzione e cessione di energia elettrica, calorica, di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo.
In particolare, relativamente all’attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica, essendo la stessa originata da fonti esterne all’impresa (radiazioni solari), l’Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare, ha definito i criteri affinché questa attività possa ritenersi connessa.
La produzione di energia fotovoltaica fino a 260.000 kWh/annui si considera in ogni caso connessa all’attività agricola. Invece, la produzione di energia fotovoltaica eccedente tale soglia può essere considerata connessa all’attività agricola solo nel caso sussista almeno uno dei seguenti requisiti:
- la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
- entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Qualora l’impresa agricola abbia utilizzato come parametro di connessione il volume d’affari (lett. b), è quindi evidente che i repentini aumenti dei prezzi dell’energia possono determinare la fuoriuscita dalle attività agricole connesse dell’attività di produzione di energia fotovoltaica e rappresentare un’autonoma attività di natura commerciale, con tutte le conseguenze del caso (fiscali, previdenziali, applicazione di incentivi, sostegni e agevolazioni).
Il contributo richiesto alle imprese sugli extraprofitti e le relative problematiche
Sui maggiori corrispettivi relativi alla cessione di energia, determinati dall’enorme aumento dei prezzi, è stato introdotto un meccanismo di compensazione sul prezzo dell’energia ceduta in rete da:
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
In pratica, il GSE pagherà al produttore di energia un importo pari alla quantità immessa in rete moltiplicata per il prezzo convenzionale (Tabella 1) corrispondente al luogo di produzione, indipendentemente dal valore che il mercato assegnerà all’energia prodotta da fonti rinnovabili.
CNOR |
CSUD |
NORD |
SARD |
SICI |
58 |
57 |
58 |
61 |
78 |
Tabella 1 - Allegato 1-bis D.L. n. 4/2022 - Valori convenzionali per zona geografica rappresentati in €/mWh.
Tale meccanismo, originariamente previsto per la produzione e cessione di energia nel periodo compreso dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 è stato prorogato fino al 30 giugno 2023, con riferimento ai soli contratti stipulati prima del 5 agosto 2022, (art. 11, D.L. 115/2022).
Per le fatture già pagate fino al 31 agosto 2022, il GSE, verificato l’eventuale importo da trattenere (è improbabile vi siano casi in cui il GSE debba rifondere una differenza), dovrà emettere un documento per stornare le somme erogate in eccedenza e procedere al relativo recupero. Mentre a partire dal mese di settembre 2022 il GSE regolerà direttamente in ogni fattura la relativa trattenuta.
Attualmente non è ancora chiaro a che titolo sarà effettuata la trattenuta alle imprese, nonostante la Delibera ARERA n. 266 del 21 giugno 2022.
Questo elemento rimasto da chiarire rappresenta una grande fonte di preoccupazioni per il settore. Infatti, dato che molte imprese agricole determinano il reddito relativo alla cessione di energia fotovoltaica applicando il criterio forfettario previsto dal citato comma 423, ovvero applicando un coefficiente di redditività del 25% sui corrispettivi rilevanti ai fini IVA, al netto della tariffa incentivante, vi è il rischio che se la trattenuta non dovesse incidere sui corrispettivi, tali imprese si troverebbero a determinare il proprio reddito su corrispettivi non realmente realizzati, dovendo valutare in tal caso se sia più conveniente optare per la determinazione del reddito in modo analitico del reddito eccedente i 260.000 kWh, salvo che si sia provveduto alla tenuta di una apposita contabilità.
Ma qualora la trattenuta non dovesse incidere sui corrispettivi e sul volume d’affari, vi è anche il rischio che l’attività fotovoltaica non possa rientrare tra le attività agricole connesse venendo meno il criterio della prevalenza di cui al punto b) della citata Circolare 32/E/2009, per le imprese agricole che hanno utilizzato tale parametro relativamente agli impianti FTV realizzati a terra.
Si tratta di problematiche segnalate ma che rischiano di non essere tempestivamente valutate e chiarite.
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