Seppure nella maggior parte dei casi gli Indicatori di Affidabilità Fiscale (ISA) non siano previsti nel settore agricolo, in base al Provvedimento 31 gennaio 2022, prot. n. 29368/2022, sono stati istituiti, per il periodo 2021, i modelli BA01U e BA02U da utilizzarsi rispettivamente per le attività di:
- coltivazioni agricole, silvicoltura ed utilizzo di aree forestali;
- produzioni di prodotti animali, caccia e servizi connessi.
In base alla norma istitutiva (art. 9-bis, D.L. n. 50/2017), infatti, gli ISA interessano gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, non comprendendo tra questi tutti coloro che dichiarano il reddito su base catastale e cioè persone fisiche e società semplici che operano secondo i criteri espressi dall’art. 32 del TUIR.
Conseguentemente, gli ISA in ambito agricolo si rendono applicabili solo nel caso in cui l’attività sia svolta da società diverse da quelle semplici e cioè da Snc, Sas, Srl e Spa agricole sempreché, anche per esse, non trovino applicazione specifiche “cause di esclusione” (si veda oltre).
Tra le cause di esclusione, infatti, ricordiamo che le istruzioni alla compilazione dei Modelli ISA individuano tra i soggetti esonerati i contribuenti che rientrano nel regime dei contribuenti “minimi”, in regime forfettario e tutti coloro che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari (ivi compresi le risultanze catastali).
Pertanto, non risulteranno obbligati anche quei soggetti che, operando in agricoltura ed avendo optato per la determinazione del reddito in base alle risultanze catastali in luogo della tassazione analitica (art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006), pur essendo società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata o cooperative (purché rivestano la qualifica di società agricole - D.Lgs. n. 99/2004), potrebbero essere potenzialmente ricompresi tra i contribuenti soggetti agli indicatori.
Ricordiamo, inoltre, la particolare fattispecie, rinvenibile in ambito agricolo, in cui un contribuente eserciti due o più attività non ricomprese nel medesimo ISA qualora i ricavi riferiti all’attività non prevalente superino il 30% dell’ammontare dei ricavi totali.
Ebbene, anche nei confronti dei soggetti che rientrano, per proprie caratteristiche, nella casistica sopra riportata, gli indicatori di affidabilità fiscale non sono richiesti; pertanto, qualora una società, che non determina il reddito in base all’art. 32, TUIR, ma svolge due attività (coltivazione e allevamento) dalle quali ricava:
- dalla coltivazione il 40% dei ricavi totali;
- dall’allevamento il 60% dei ricavi totali;
la stessa risulterà esclusa dalla applicazione degli ISA.
Cause di esclusione
Dopo avere brevemente analizzato le peculiarità degli ISA con riferimento al settore agricolo, riportiamo di seguito un’analisi delle cause di esclusione riguardanti il periodo d’imposta 2021, evidenziando il codice specifico da riportare nella colonna 2 del rigo RF1 del Modello Redditi 2022.
Codice 1: inizio attività nel corso del periodo d’imposta.
Codice 2: cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta.
Codice 3: ammontare di ricavi dichiarati di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, TUIR, superiori a quelli stabiliti dal Decreto di approvazione/revisione del relativo ISA.
Codice 4: periodo di non normale svolgimento dell’attività.
Con riferimento a ultimo tale codice, è necessario ricordare quando ricorre la particolare fattispecie e, in particolare, in base alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, questo accade:
- se l’impresa si trova in liquidazione ordinaria oppure in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- se l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale, ad esempio, poiché la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo periodo d’imposta, per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore o non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell’attività o, ancora, è svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi, sempreché l’attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- se si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
- se l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
- se il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla locale Camera di Commercio;
- se è intervenuta la modifica, in corso d’anno, dell’attività esercitata, mentre non costituisce causa di esclusione se la modifica dell’attività esercitata in corso d’anno si riferisce a due attività (cessata ed iniziata) contraddistinte da codici attività ricompresi nello stesso ISA;
- con riferimento ai professionisti, se l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno è dovuta a provvedimenti disciplinari;
- se, a seguito di eventi sismici, vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili (attestati dalle relative perizie tecniche o dall’esito dei controlli della protezione civile) e non più idonei all’uso o danni rilevanti alle scorte di magazzino (certificabile a seguito di apposita perizia tecnica) tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo. Tale cause di esclusione può anche essere utilizzata dai contribuenti che, successivamente all’evento sismico, indipendentemente dai danni subiti, non hanno potuto accedere ai locali di esercizio dell’attività in quanto ubicati in aree di divieto assoluto d’accesso per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto o da quelli che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, a causa degli eventi sismici, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.
Codice 5: determinazione del reddito con criteri forfettari.
Codice 6: classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel Modello ISA approvato per l’attività esercitata.
Codice 7: esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA riguardante l’attività prevalente, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Codice 8: enti del terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 117/2017.
Codice 9: organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 117/2017.
Codice 10: imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017.
Con riferimento agli ultimi tre codici (8, 9 e 10), le cause di esclusione dipendono dal procedimento di autorizzazione della Commissione Europea.
Codice 11: società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Codice 12: imprese che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” (ISA BG72U).
Codice 13: corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U.
Codice 14: soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un Gruppo IVA di cui al titolo V-bis del D.P.R. n. 633/1972.
Inoltre, sono state previste, per il periodo d’imposta 2021, nuove cause di esclusione determinate dalle situazioni di forte difficoltà riscontrate in numerose realtà economiche durante il periodo emergenziale.
Codice 15: diminuzione dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, TUIR, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2021 rispetto al periodo d’imposta 2019.
Codice 16: soggetti che hanno aperto la Partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Codice 17: soggetti che esercitano in modo prevalente le attività individuate dai seguenti codici:
- 11.00, “Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle”;
- 20.00, “Confezione di articoli in pelliccia”;
- 71.40, “Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle”;
- 31.00, “Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane”;
- 32.10, “Trasporto con taxi”;
- 32.20, “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente”;
- 39.01, “Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano”;
- 39.09, “Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca”;
- 14.00, “Attività di proiezione cinematografica”;
- 11.00, “Attività delle agenzie di viaggio”;
- 12.00, “Attività dei tour operator”;
- 90.19, “Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca”;
- 90.20, “Attività delle guide e degli accompagnatori turistici”;
- 52.01, “Corsi di danza”;
- 04.00, “Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche”;
- 00.02, “Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone” (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite, in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi);
- 11.10, “Gestione di stadi”;
- 11.20, “Gestione di piscine”;
- 11.30, “Gestione di impianti sportivi polivalenti”,
- 11.90, “Gestione di altri impianti sportivi nca”;
- 13.00, “Gestione di palestre”,
- 19.92, Attività delle guide alpine”;
- 21.01, “Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi”;
- 21.02, “Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati”;
- 29.10, “Discoteche, sale da ballo night club e simili”;
- 29.30, “Gestione di apparecchi che non consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone”;
- 29.90, “Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca”;
- 99.20, “Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby”;
- 99.90, “Attività di altre organizzazioni associative nca”.
Si precisa, infine, che i soggetti esclusi dall’applicazione degli ISA non risultano anche esonerati dalla presentazione del modello con riferimento alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali; infatti, relativamente agli ISA 2022, i soggetti esclusi a causa delle nuove cause legate alla pandemia (codici 15, 16 e 17) nonché quelli esclusi sulla base delle motivazioni espresse con il codice “7”, sono obbligati alla presentazione del citato modello.
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