In un recente intervento, espresso con la Consulenza giuridica n. 2 del 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha confermato i chiarimenti contenuti in precedenti Risoluzioni (n. 65/E del 12 giugno 2012 e n. 6 del 22 gennaio 1997) riguardanti il trattamento fiscale delle attività connesse effettuate dalle cooperative agricole sui beni conferiti dai soci ed orientate alla successiva fase di commercializzazione.
L’occasione per tornare ad occuparsi della tematica in oggetto nasce da una precisa richiesta di un’associazione che chiedeva chiarimenti in merito alla disciplina IVA da riservare alle attività di valorizzazione e commercializzazione dei beni conferiti dai soci alla cooperativa agricola di riferimento.
In particolare, l’istante presentava il caso di un’attività di manipolazione (essicazione), su cereali ricevuti dai soci, esercitata dalla cooperativa la quale, successivamente, provvedeva anche alla commercializzazione del prodotto risultante.
Prescindendo dalle logiche che regolano le differenti clausole commerciali correlate al momento della quantificazione del corrispettivo del bene conferito, il motivo della richiesta verteva sulla possibile validità delle precisazioni fornite dall’Agenzia con i documenti di prassi prima citati, riguardanti la non imponibilità delle attività connesse effettuate dalla cooperativa sui prodotti conferiti dai soci.
Confermando le impostazioni già adottate, l’Agenzia ha evidenziato come le cooperative rappresentino produttori agricoli, che svolgono l’attività sui prodotti conferiti dai soci realizzando una sorte di continuità tra le parti, per effetto della quale, nell’ambito della vendita dei prodotti agricoli, le attività connesse non assumono la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci.
A supporto di tale affermazione si aggiunge il fatto che già l’Avvocatura dello Stato ebbe modo di affermare che le attività di manipolazione e trasformazione svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci costituiscono “un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all’attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori”.
Sempre a parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, ulteriore argomento di ordine sistematico, che consentiva di escludere l’autonoma rilevanza fiscale delle attività funzionali alla vendita (manipolazione, trasformazione… etc.) svolte dalla cooperativa, risultava costituito dall’inquadramento, operato dall’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972, del rapporto tra socio e cooperativa nello schema della commissione alla vendita.
Tale assimilazione comportava la rilevanza, ai fini IVA, dei soli passaggi dei beni dal committente al commissionario, e da questi a terzi, e non delle prestazioni inerenti tali passaggi.
Inoltre, relativamente alla logica che giustifica la sostituzione soggettiva della cooperativa ai soci conferenti è puramente di carattere economico, infatti il fine ultimo è quello di realizzare una migliore redditività dei prodotti, attraverso l’ottimizzazione dei costi nello svolgimento delle attività di promozione, marketing e commercializzazione che la cooperativa può effettuare con maggiore incisività.
©RIPRODUZIONE RISERVATA