L’azienda agricola è definita come quel complesso di beni destinati dall’imprenditore agricolo all’esercizio di attività agricole ex art. 2135 c.c.
Tra i beni che compongono l’azienda agricola può essere ricompreso altresì un terreno agricolo assieme alle attrezzature che ne consentono la coltivazione. Al verificarsi di questa ipotesi, si pone il problema di individuare se si tratti effettivamente di affitto di azienda agricola o, piuttosto, di affitto di fondo rustico attrezzato.
Al fine della risoluzione della questione occorre avere riguardo al disposto dell’art. 817, primo comma, c.c., secondo cui viene considerato pertinente il bene destinato durevolmente al servizio di un altro bene. In sostanza vi sono due beni, uno principale, ed uno secondario, quest’ultimo legato al primo da un vincolo di accessorietà e strumentalità al fine di garantirne il miglior sfruttamento.
Alla luce di questo principio di carattere generale, va, in concreto, verificato se il complesso delle attrezzature che consentono lo sfruttamento del fondo siano state destinate durevolmente al servizio del terreno agricolo, oppure se le stesse appartengano al complesso di beni impiegati per l’esercizio dell’attività agricola. Nel primo caso si tratta di affitto di fondo rustico attrezzato, mentre nella seconda ipotesi si versa in presenza di un affitto di azienda agricola.
Detto in altri e più chiari termini, si ha affitto di azienda agricola quando tutti i beni che fanno parte del complesso aziendale concesso in godimento sono posti su un piano complementare e paritetico, in quanto tutti destinati all’esercizio dell’impresa.
Affinché si possa parlare di affitto di azienda agricola deve, pertanto, prevalere il profilo organizzativo.
A ciò si aggiunga che nel caso di affitto di fondo rustico il soggetto affittuario non è per nulla vincolato dal programma preesistente attribuito al bene concesso in godimento dal suo effettivo titolare. Nell’ipotesi di affitto di azienda agricola, al contrario, l’affittuario non deve mutare la destinazione economica dell’azienda impressale dal proprietario.
L’art. 1615 c.c., applicabile anche all’affitto di azienda, statuisce, infatti, che l’affittuario deve curare la gestione del bene produttivo in conformità della sua destinazione economica e dell’interesse della produzione.
In dottrina[1] è stato, al riguardo, precisato che ricorrere l’ipotesi dell’affitto di azienda “allorché il dinamismo impresso dal precedente titolare assume rilievo nella concreta operazione economica, posto che il programma del precedente titolare è atto ad escludere la scelta di un altro tipo di impresa da parte del nuovo titolare.”
In conclusione, qualora tra i beni che si intendano affittare sia presente pure un fondo rustico con annesse attrezzature e macchinari, è bene esaminare preliminarmente il rapporto intercorrente fra questi beni, al fine di individuare successivamente il corretto istituto giuridico da applicare alla fattispecie concreta.
Stefania Avoni, avvocato
[1] A. GERMANÒ, Manuale di diritto agrario, Torino, 2003, p. 272.
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