Il Ministero del Turismo ha pubblicato sul proprio sito istituzionale gli avvisi pubblici per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi destinati alle imprese turistico-ricettive, di cui all’art. 182, comma 1, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”.
Dalle ore 12:00 del 15 ottobre alle ore 17:00 del 29 ottobre 2021, le imprese operanti nel settore turistico potranno quindi richiedere, esclusivamente in via telematica, l’assegnazione dei contributi a ristoro dei mancati introiti determinati dalle conseguenze dell’emergenza epidemiologica.
Il contributo, si ricorda, è indirizzato ai seguenti operatori economici:
- imprese turistico-ricettive con ricavi o compensi 2019 superiori a 10 milioni di euro;
- agenzie di animazione per feste e villaggi turistici;
- enti che gestiscono, a scopo turistico, siti speleologici e grotte;
- agenzie di viaggio e tour operator che non hanno già presentato un’istanza di contributo a fondo perduto.
A favore delle imprese turistico-ricettive, in particolare, sono state stanziate risorse per 50 milioni di euro da suddividere tra i richiedenti fino a un importo massimo di 1,8 milioni per ciascun beneficiario.
Tra le imprese turistico-ricettive che possono beneficiare del ristoro rientrano quelle che esercitano, in via prevalente, le attività identificate dai codici ATECO:
- “55.10.00”, alberghi e strutture simili;
- “55.20.10”, villaggi turistici;
- “55.20.20”, ostelli della gioventù;
- “55.20.30”, rifugi di montagna;
- “55.20.40”, alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni; “55.20.51”, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- “55.20.52”, attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- “55.30.00”, aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; “55.90.20”, alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
- “96.04.20”, stabilimenti termali.
Ai fini dell’attribuzione del beneficio, queste strutture, oltre ad aver registrato nel periodo d’imposta 2019 ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, devono:
- disporre di una Partita IVA attiva prima del 1° gennaio 2020;
- avere sede legale in Italia;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;
- essere in regola con gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi;
- non trovarsi in stato di difficoltà, ai sensi del Regolamento n. 651/2014/UE, alla data del 31 dicembre 2019 (fatta eccezione per le micro e piccole imprese, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione);
- non essere destinatarie di condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni.
A favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator sono state invece stanziate risorse economiche per 32 milioni di euro. Di tali risorse, in particolare, possono beneficiare le agenzie di viaggio e i tour operator costituite entro il 28 febbraio 2020 che, al momento della presentazione dell’istanza, esercitano attività d’impresa, primaria o prevalente, identificata dai codici ATECO “79.1”, “79.11” e “79.12”.
Tali risorse sono erogate anche a favore dei soggetti od enti, costituiti o autorizzati alla data del 28 febbraio 2020, che esercitano attività di agenzia di viaggio o di tour operator anche in maniera non primaria o prevalente, purché in grado di dimostrare, in maniera univoca, le perdite di fatturato e corrispettivi riferibili alle predette attività.
Alle agenzie di animazione e ai villaggi turistici in possesso dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, D.M. 24 agosto 2021, sono state assegnate risorse per complessivi 10 milioni di euro.
Infine, a favore degli enti che gestiscono, a fini turistici, siti speleologici e grotte, sono state destinate risorse per due 2 milioni di euro.
Modalità e termini di presentazione delle istanze
Le istanze per richiedere il contributo in esame devono essere compilate e trasmesse online, direttamente o mediante un soggetto delegato, dalle ore 12:00 del 15 ottobre e fino alle ore 17:00 del 29 ottobre 2021, tramite uno sportello telematico che sarà reso disponibile sul sito internet del Ministero del Turismo.
Lo sportello telematico sarà disponibile all’indirizzo https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it.
L’accesso allo sportello telematico necessita delle credenziali SPID2 o CNS. Dopo la compilazione dell’istanza sarà possibile scaricare la distinta che dovrà essere firmata digitalmente (in formato CAdES), caricata e trasmessa sempre tramite lo sportello.
Ai fini dell’assegnazione dei contributi non rileva la data di ricezione delle istanze (non si tratta, dunque, di un click day).
Qualora siano riscontrate irregolarità o la non veridicità dei dati indicati nell’istanza, è prevista la revoca e il recupero del contributo, con applicazione di sanzioni e interessi.
Il calcolo del contributo
Per consentire la determinazione della consistenza del sussidio, le agenzie di viaggio, i tour operator, le agenzie di animazione e i villaggi turistici devono indicare nell’istanza l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi conseguiti nei periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019, tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2019, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021, nonché i ricavi relativi al 2019 e al 2020.
Le strutture ricettive, invece, devono riportare nell’istanza l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi al 2019 e al 2020.
Infine, gli enti gestori dei siti speleologici devono indicare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi derivanti dall’esercizio dell’attività di gestione, a fini turistici, dei siti speleologici e delle grotte dei periodi compresi tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2019 e tra il 1° marzo e il 31 dicembre 2020, nonché i ricavi relativi al 2019 e al 2020.
©RIPRODUZIONE RISERVATA