Con la Risposta ad Interpello n. 446 del 24 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate torna ad occuparsi delle attività agricole connesse di prestazioni di servizi in agricoltura, fornendo ulteriori precisazioni sui requisiti oggettivi necessari affinché tali attività, per natura commerciali, possano invece rientrare tra quelle esercitabili dall’imprenditore agricolo.
Con la nuova definizione di imprenditore agricolo, introdotta nel 2001, le attività che lo stesso può svolgere si distinguono in attività caratteristiche del settore (coltivazione, selvicoltura e allevamento) ed attività connesse. Per definizione, queste ultime non possono sussistere nell’ambito di impresa agricola qualora non integrino una o più delle attività agricole caratterizzanti questa tipologia di imprese.
Il terzo comma dell’articolo 2135 del c.c. precisa che “si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata…”.
Le attività agricole connesse possono essere considerate tali se:
- sono svolte da un imprenditore che svolge attività agricole di coltivazione, silvicoltura e allevamento (requisito soggettivo);
- nel caso di attività di manipolazione e trasformazione, i prodotti oggetto di tali attività provengono prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco ovvero dall’attività di allevamento (requisito oggettivo per la manipolazione e trasformazione di prodotti);
- nel caso di attività dirette alla fornitura di beni o servizi, la stessa avviene tramite l’utilizzo prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata (requisito oggettivo per le prestazioni di servizi).
Qualora le suddette attività rispettino i suddetti requisiti soggettivi ed oggettivi, concretizzandosi la connessione con l’attività agricola, trovano applicazione anche i regimi fiscali semplificati disposti per il settore agricolo.
In particolare, per le attività di fornitura di beni e servizi, ai soggetti che tipicamente determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR (imprese individuali e società semplici), la connessione con l’attività agricola consente l’applicazione dell’articolo 56-bis del TUIR in base al quale il reddito si determina “applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25%”.
Il caso oggetto di Interpello
Con la Risposta ad Interpello n. 446/2021, l’Agenzia è stata chiamata ad esprimersi sul requisito di connessione all’attività agricola nell’ipotesi in cui un imprenditore agricolo, dedito all’attività di allevamento, intenda svolgere un’attività di “intermediario” nella compravendita di animali.
Nel caso specifico l’imprenditore, approvvigionandosi di capi di bestiame da allevare da fornitori esteri, ha maturato una particolare competenza nella selezione del bestiame, pertanto, vorrebbe mettere a disposizione le proprie competenze a servizio di altri allevatori. In particolare, l’attività si concretizza nella descrizione, in favore dei potenziali acquirenti, di ogni particolare sugli animali visionati utile alla valutazione dell’acquisto (peso, età, razza, stato di salute, ecc.).
Pertanto, l’allevatore, oltre all’innegabile requisito soggettivo, riteneva assolto anche il requisito oggettivo in quanto l’attività utilizzava esclusivamente risorse umane normalmente impiegate nello svolgimento dell’attività agricola (sé stesso).
La Risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, riprendendo i concetti già espressi nella Circolare 44/E del 2002, ha ricordato che, nell’ipotesi di attività di fornitura di servizi, per integrare il requisito oggettivo, le imprese agricole “devono utilizzare "prevalentemente" attrezzature o risorse dell'azienda "normalmente" impiegate nell'attività agricola principale. (...) per poter rientrare fra le attività connesse, l'attività di fornitura di beni o servizi da parte dell'imprenditore agricolo non deve aver assunto per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale; in tal senso le attrezzature agricole non devono essere impiegate nell'attività connessa in misura prevalente rispetto all'utilizzo operato nell'attività agricola di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento”.
Nella successiva Circolare 44/E del 2004, l’Agenzia ribadiva che le attività di fornitura di servizi mantengono la connessione con l’attività agricola qualora siano svolte “mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata”.
Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che il servizio reso in modo occasionale manca del requisito soggettivo, non impiegando alcuna risorsa aziendale, trattandosi di vero e proprio servizio di intermediazione reso in favore di altri allevatori i cui proventi sono corrisposti dal venditore.
Il concetto di risorsa
Nella Risposta l’Agenzia si è espressa anche sul concetto di “risorse dell'azienda normalmente utilizzate nell'attività agricola svolta” precisando che le stesse “sono da individuare tra gli elementi materiali e immateriali necessari al conseguimento dell'obiettivo aziendale. Sono quindi risorse, ad esempio, i terreni, i fabbricati, le attrezzature, il personale, il capitale, il know-how, ecc.”.
Il quesito, ancorché la risposta fosse scontata, pone ancora una volta in evidenza come la disciplina delle attività agricole connesse, a distanza di anni dalla sua introduzione, non sia ancora chiara agli addetti.
Purtroppo, il disconoscimento di un’attività connessa a quella agricola, oltre agli effetti fiscali che ne derivano, in taluni casi può determinare anche il disconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale, con conseguenze ben peggiori.
©RIPRODUZIONE RISERVATA