Nonostante la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, progrediscono le tecniche produttive anche per questo settore, tanto che sono ormai diffuse su tutto il territorio anche le innovative pratiche colturali fuori suolo, come ad esempio la coltivazione idroponica e acquaponica.
Per tali pratiche di coltivazione è necessaria adeguata valorizzazione e promozione, cosicché la Legge n. 77/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34/2020, ha previsto l’istituzione di una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell’attribuzione del relativo codice ATECO.
L’ISTAT ha quindi aggiornato la struttura della tabella ATECO 2007, inserendovi, con effetto dal 01/01/2021, nuovi codici relativi alle coltivazioni in colture protette di ortaggi (01.13.2) e fiori (01.19.2).
Codice ATECO |
Descrizione |
01.13.21 |
Coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette fuori suolo (escluse barbabietole da zucchero e patate) |
01.13.29 |
Coltivazioni di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo (escluse barbabietole da zucchero e patate) |
01.19.21 |
Coltivazioni di fiori in colture protette fuori suolo |
01.19.29 |
Coltivazioni di fiori in colture protette ad esclusione delle colture fuori suolo |
Le aziende agricole operanti in tali settori economici devono quindi procedere a comunicare il nuovo codice ATECO, corretto all’Agenzia delle Entrate (modello AA9/12 per le persone fisiche e modello AA7/10 per le società), anche al fine di beneficiare dei contributi e delle agevolazioni destinati a tali peculiari settori di attività.
Per queste attività indubbiamente agricole, in quanto la riforma dell’articolo 2135 c.c. comprende le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale (o animale), che utilizzano o possono utilizzare il fondo, resta più complesso l’inquadramento fiscale, specie nell’ipotesi in cui le stesse siano svolte all’interno di edifici non riconducibili conseguentemente al reddito agrario (art. 32 TUIR).
In particolare, il comma 2, lett. b) dell’articolo 32, considera assorbito dal reddito agrario quello generato dalla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste.
Tale definizione, di relativa semplice applicazione per le attività tradizionali di coltivazione in serra (floricoltura, funghicoltura, ecc.), trova la necessità di una revisione da parte del Legislatore dato che queste nuove tecniche di coltivazione prevedono un diverso utilizzo dello “spazio”. Si pensi che vi sono coltivazioni che vengono effettuate su più piani ma non sovrapposti, su cilindri rotanti, ecc. In questi casi, anche la determinazione del reddito d’impresa, sulla produzione vegetale eccedente il doppio della superficie del terreno su cui la produzione insiste (56-bis TUIR), non è semplice da determinare.
Occorre inoltre evidenziare che questa modalità di coltivazione non sempre è svolta all’interno di serre o di edifici agricoli strumentali (D/10) e quindi in qualche modo riconducibili ai redditi fondiari ma, sovente, si tratta di attività che si insediano all’interno di edifici artigianali o industriali dismessi e che ben si prestano alle necessità di queste moderne tecniche di coltivazione.
Nel caso di immobili in categoria D/10, invocando il comma 4-bis dell’art. 28 del TUIR, è plausibile sostenere che si tratta di coltivazioni in ambiente protetto per le quali, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è possibile determinare il reddito fondiario mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella Provincia.
Ben più complesso è argomentare tale principio per un capannone industriale riconvertito in attività agricola di coltivazione di vegetali.
Ecco perché sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore, proprio per non dare adito ad interpretazioni difformi che generano sempre incertezza, rischiando, visto il periodo emergenziale nonché la necessità di una rapida ripresa economica, di frenare lo spirito imprenditoriale rivolto all’innovazione tipico dei giovani imprenditori.
Nuovi codici ATECO…forse un lapsus
Da ultimo, visto l’intervento di aggiornamento dei codici ATECO, si evidenzia che sono ancora in attesa di istituzione i codici per le attività enoturistiche e oleoturistiche che, pur con riferimento al profilo fiscale sono attività equiparate agli agriturismi, non possono esplicitamente essere dichiarate per l’assenza dei rispettivi codici.
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