In sede di interpello presentato da un produttore agricolo, l’Agenzia delle Entrate ne ha approfittato per fornire una sorta di vademecum sul corretto inquadramento fiscale delle attività più comuni svolte dalle aziende agricole.
L’ufficio, con la Risposta n. 228/2020, si è espresso in merito al trattamento fiscale ai fini dell’IVA e delle imposte dirette delle attività di produzione di vino, olio, aceto e marmellate, nonché sulle attività di degustazione in cantina e quella di confezionamento e vendita di cesti regalo. In ultimo, è stato chiesto il giusto inquadramento anche delle attività didattico formative. Vediamo i casi.
Coltivazione della vite e di olive finalizzata, rispettivamente, alla produzione di vino, aceto e di olio con utilizzo esclusivo di uve e olive proprie
IVA
L'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che il regime IVA speciale si applichi alle cessioni di prodotti agricoli e ittici, espressamente indicati nella tabella A, parte I, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate dai produttori agricoli. Nel caso di specie, i prodotti ottenuti da tali attività, costituiti da vini, aceto e olio, sono tutti prodotti agricoli espressamente indicati nella tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972:
- al numero 36) il vino;
- al numero 38) l'aceto;
- al numero 33) l'olio.
Pertanto, per tali attività è possibile applicare il regime speciale di cui al citato art. 34 del D.P.R. n. 633 del 1972 ed il meccanismo delle percentuali di compensazione ivi previsto.
Imposte dirette
Come precisato nella Circolare n. 44/E del 12 maggio 2002, "nel qualificare come attività connesse le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, il Legislatore ha fatto riferimento ad attività che l'imprenditore agricolo esercita allo scopo di ottenere uno sviluppo dell'attività agricola principale nel momento dell'utilizzazione dei prodotti ottenuti dal fondo, dal bosco o dall'allevamento. Si tratta, pertanto, di attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all'attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la naturale integrazione".
Considerando che la produzione avviene con uve e olive ottenute esclusivamente da fondi agricoli del contribuente, tale attività può rientrare nel reddito agrario ex art. 32 TUIR.
Coltivazione di cedri finalizzata alla produzione di marmellate con utilizzo esclusivo di frutti propri
IVA
Per quanto concerne l'attività di produzione e commercializzazione di marmellata, effettuata utilizzando esclusivamente frutti di propria coltivazione, non essendo la marmellata inclusa tra i prodotti elencati nella citata tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, non è possibile applicare il regime speciale.
Imposte dirette
Ai fini IRPEF, l’attività prospettata va tassata su base catastale, rientrando nell'ambito di applicazione dell'articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR, ai sensi del quale sono considerate attività agricole "le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali".
Va evidenziato che il Decreto Ministeriale 13 febbraio 2015, tra le attività tassativamente elencate, ricomprende anche la manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di agrumi.
Confezionamento e commercializzazione (occasionale ed accessoria) di cesti regalo utilizzando sia beni di produzione propria che beni acquistati da terzi
IVA
Per quanto concerne tale attività, si rileva che, nella Circolare n. 44/E del 12 maggio 2002, è stato precisato che: "Non si evidenzia, invece, un legame di accessorietà e strumentalità rispetto ad un'attività di coltivazione del fondo, del bosco o di allevamento, nel caso dell'attività svolta dall'imprenditore agricolo che si limita a commercializzare, parallelamente ai beni di propria produzione, altri prodotti acquistati presso terzi.”
L’Agenzia ritiene, quindi, che per le cessioni di beni, acquistati in precedenza presso terzi, ed effettuate nello svolgimento di tale attività, quand'anche sia rispettato il criterio della prevalenza dei prodotti propri, non può trovare applicazione il regime speciale IVA.
Di conseguenza, troverà applicazione il regime dell'impresa mista, previsto dal comma 5 dell'articolo 34 del D.P.R. 633/1972. Si concorda, dunque, di applicare, ai fini IVA, relativamente ai prodotti propri, le percentuali di compensazione previste dal citato art. 34, mentre, per quanto riguarda la marmellata ed i prodotti acquistati da terzi, si applicano le modalità proprie del regime analitico.
Nel caso di cessione unitaria della composizione, secondo l’Agenzia delle Entrate trovano applicazione le indicazioni fornite nella Circolare 56/E del 2017, secondo cui l’aliquota IVA da applicare alla cessione del cesto è quella del prodotto con aliquota più alta.
Tale orientamento dell’ufficio è però in contrasto con una Risoluzione che la stessa Agenzia aveva emanato nel 2019 (Risoluzione 51/E/2019) in cui afferma che i prodotti misti, laddove non possano essere diversamente inquadrati, devono essere classificati secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziali, considerando, a tal fine, parametri come la quantità, il volume o il valore.
Pertanto, stando a questo secondo orientamento, occorrerà valutare se c’è un prodotto predominante sugli altri; in tal caso l’aliquota di quel prodotto andrà applicata per l’intero mix.
Imposte dirette
Ai fini IRPEF, nel caso in cui le attività di conservazione, commercializzazione e valorizzazione abbiano ad oggetto prodotti agricoli acquistati da terzi e non siano esercitate congiuntamente ad un processo di manipolazione o trasformazione, viene a mancare ogni connessione con l'attività agricola principale; in tale ipotesi, le attività in questione producono redditi d'impresa da determinarsi analiticamente.
Tuttavia, la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi, effettuata solo occasionalmente, determina un reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 comma 1, lettera i) del TUIR, determinato analiticamente a costi e ricavi.
Visita occasionale delle cantine e dell'azienda agricola con eventuale degustazione dei prodotti di cui ai punti precedenti
IVA
In base a quanto disposto anche dall'art. 1, comma 503, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a questa attività si applicano le disposizioni fiscali proprie dell'attività agrituristica. A norma dell'art. 5 della Legge n. 413 del 1991, i soggetti che esercitano attività di agriturismo di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili, in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.
Come specificato anche dalla Circolare n. 3/E/2001, in caso di esercizio di attività agricola e di attività agrituristica, entrambe in regime speciale, o di cui una sola effettuata in regime speciale, sussiste l'obbligo di separazione delle attività, con fatturazione dei passaggi di beni e servizi dall'attività agricola a quella agrituristica, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.
Imposte dirette
A norma dell'art. 5 della Legge n. 413 del 1991, i soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87 del TUIR, che esercitano attività di agriturismo di cui alla Legge 5 dicembre 1985, n. 730, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25%.
Fornitura di servizi didattico formativi con carattere di accessorietà e di non prevalenza
IVA
Considerando che il contribuente che svolge l’attività didattico formativa è inserito nell'elenco regionale delle fattorie didattiche, secondo la disciplina regionale in materia, può ritenersi che le relative prestazioni possano considerarsi esenti ai sensi dell'art. 10, n. 20). Ne consegue, in tale ipotesi, l'applicabilità a tale attività del meccanismo del pro-rata di cui all'art. 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.
Imposte dirette
Ai fini delle imposte dirette, tale attività è inquadrabile nell’attività agrituristica, pertanto il reddito è determinato forfettariamente come avviene per l’agriturismo.
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