L’agricoltura sociale rappresenta ormai una concreta opportunità per le imprese agricole, per diversificare le proprie attività, marcando l’attenzione anche al mondo del sociale.
Si tratta di un’importante facoltà concessa alle imprese agricole, che, qualificandole come attività connesse, possono svolgere un’ampia rosa di attività che vanno dall’inserimento dei lavoratori svantaggiati ai progetti di educazione alimentare ed ambientale, dalle prestazioni a supporto di pazienti in terapia alle attività sociali al servizio delle comunità locali.
Dal punto di vista soggettivo, le prestazioni sociali possono essere esercitate sia dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. che dalle cooperative sociali di cui alla L. 381/1991 e possono essere identificate in tre diverse categorie:
- servizi ricreativi per l’istruzione e la famiglia;
- servizi socio-sanitari;
- servizi volti all’inclusione di soggetti con disabilità e svantaggiati.
La normativa di riferimento è la Legge 141/2015 che ha trovato la sua quasi piena attuazione grazie all’emanazione del Decreto n. 12550 del 21/12/2018 del MIPAAF, documento contenente le modalità relative alle attività di agricoltura sociale, nonché i requisiti minimi da rispettare per il loro svolgimento.
L’art. 2, comma 1 della Legge 141/2015, elenca quattro tipologie di attività ricomprese nell’agricoltura sociale, ossia:
- l’inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, […], e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
- le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.
Ad esclusione della lettera a) del sopra citato elenco, tutte le altre attività sono in regime di connessione con l’attività agricola principale di cui all’art. 2135 c.c. pertanto, se tali attività sono esercitate da persone fisiche e società semplici, possono usufruire del regime forfettario di cui all’art. 56-bis del TUIR e IVA con la detrazione forfetaria pari al 50%, ai sensi dell’art. 34-bis del D.P.R. 633/1972.
La Legge n. 141/2015 ha inoltre previsto forme di sostegno a tutti coloro che intraprendono questo tipo di attività, riconoscendo, per esempio, la priorità nell’assegnazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali.
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