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La Rivista | nº 04 Aprile 2019


La dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2018: come dichiarare le attività agricole

di Massimiliano Mercuri, dottore commercialista

Nell’imminenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno di imposta 2018 si esaminano le modalità di compilazione per quanto riguarda le attività agricole. Oltre al Quadro RA, altri quadri possono interessare la dichiarazione dei redditi del produttore agricolo, come, ad esempio, il Quadro RD per allevamenti ed agriturismo, il Quadro RL per alcuni redditi diversi ed il Quadro RM per le cessioni di terreni edificabili e le indennità di esproprio.

QUADRO RA

Per gli imprenditori agricoli persone fisiche il quadro principale è il Quadro A, nel quale devono essere indicati i redditi che possono essere determinati su base catastale e che deve essere compilato da tutti i contribuenti che possiedono i terreni a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sui terreni.

Il reddito dei terreni è contraddistinto da due componenti: reddito dominicale e reddito agrario.

Il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario, mentre il reddito agrario deve essere dichiarato dal titolare dell’impresa agricola.

Al riguardo, si possono verificare le seguenti situazioni:

  • il proprietario del fondo è anche titolare dell’attività agricola: devono essere dichiarati sia il reddito dominicale, sia il reddito agrario;
  • se il terreno è condotto in affitto, il proprietario deve indicare il reddito dominicale, mentre l’affittuario deve dichiarare il reddito agrario;
  • se il terreno è condotto ad altro titolo, come, ad esempio, in caso di comodato, il reddito dominicale deve essere dichiarato dal proprietario ed il reddito agrario dal conduttore del fondo. Si sottolinea che nelle istruzioni ministeriali è, infatti, precisato che “il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola”.

Rivalutazione dei redditi catastali

I redditi dominicali ed agrari devono essere rivalutati nelle seguenti misure:

  • 80%, per il reddito dominicale;
  • 70%, per il reddito agrario.

I redditi, come sopra rivalutati, devono essere ulteriormente rivalutati nella misura del 30%.

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