L’assegno per il nucleo familiare costituisce uno strumento di sostegno alle famiglie di lavoratori o pensionati che siano composte da più persone con redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.
Tale agevolazione spetta a tutti i lavoratori dipendenti, ai lavoratori domestici, a quelli iscritti alla gestione separata, nonché a pensionati o titolari di altre prestazioni previdenziali, purché titolari dei requisiti richiesti.
L’ANF viene calcolato in base alla tipologia, al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare. L’importo dell’assegno è poi pubblicato nelle tabelle INPS valide dal 1° luglio di ogni anno.
Per potere accedere agli ANF, il nucleo familiare può essere composto da:
- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione.
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione.
Per il calcolo degli importi, sarà poi necessario tener conto anche dei redditi familiari: vanno considerati i redditi assoggettabili ad IRPEF al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali; inoltre dovranno essere presi in considerazione i redditi esenti o soggetti a ritenuta d’imposta se superiori a 1.032 euro. Infine, il reddito complessivo del nucleo familiare dovrà derivare per almeno il 70% da reddito da lavoro dipendente o assimilato.
La corresponsione dell'ANF, in particolare, deve preventivamente essere autorizzata dall'Inps nel caso di particolari condizioni familiari che possono influire sull'insorgenza del diritto all'ANF, sulla variazione della tipologia del nucleo e sulla possibile duplicazione del pagamento. Con il messaggio n. 4638 del 18 novembre 2016, invece, l’ente previdenziale ha parzialmente modificato tale disciplina.
In tutti i casi in cui, infatti, la prestazione familiare è pagata direttamente dall’INPS, il lavoratore non dovrà più richiedere nessuna autorizzazione preventiva: la verifica del rispetto dei requisiti richiesti per l’accesso all’agevolazione sarà fatta direttamente dalla sede INPS territorialmente competente.
A titolo esemplificativo, non saranno più soggetti a questo ulteriore passaggio burocratico:
- i lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- i lavoratori agricoli;
- i lavoratori domestici;
- i lavoratori di ditte cessate o fallite;
- i lavoratori che percepiscono prestazioni di sostegno al reddito.
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